Imposte

Non tassate le partecipazioni in cambio di consulenza

La risposta interpello riguarda start up e Pmi innovative o incubatori certificati

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di Alessandro Germani

La partecipazione in una start up innovativa a fronte di servizi professionali prestati (il cosiddetto work for equity) non comporta la tassazione della prestazione sottostante. È questa la risposta n. 776 di ieri fornita dall’agenzia delle Entrate.

Il work for equity risponde alla finalità di favorire lo sviluppo delle start up e delle Pmi innovative, consentendo la detassazione del reddito di lavoro dipendente o del reddito generato a fronte dell’apporto di opere e servizi resi alle stesse (principio di diritto n. 4/2019).

L'articolo 27, comma 1, del Dl 179/2012 disciplina l'ipotesi in cui il work for equity riguardi dipendenti, amministratori o collaboratori, prevedendo che ciò non costituisce reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi. La stessa logica caratterizza il comma 4 che riguarda azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.

Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all'articolo 9 del Tuir. All'atto, invece, della cessione di tali strumenti, le plusvalenze saranno ordinariamente tassate (comma 5).

L'Agenzia ricorda che le agevolazioni previste per le start up sono state estese anche alle Pmi innovative (Dl 3/2015), ribadendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati.

Il principio era stato già ribadito sia dalla circolare 16/E/2014 (par. 4) che richiama sia la relazione illustrativa sia la precedente circolare 10/E/2005.

La circolare 16/E ha anche specificato che l'agevolazione non si estende alla successiva cessione degli strumenti o quote che saranno assoggettati a tassazione ordinaria come redditi diversi.

Inoltre le prestazioni degli amministratori inquadrabili come lavoro autonomo rientrano nel comma 4 e non nel comma 1 (relativo al lavoro dipendente e assimilato). La risposta chiarisce che la tassazione è sospesa fino al momento in cui la partecipazione verrà alienata. Tuttavia, mentre il comma 1 pone limitazioni alle cessioni effettuabili, tali limiti non sono posti dal comma 4.

Richiamando sempre la circolare 16/E, la risposta conferma che l'agevolazione riguarda i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non apporti generici. A queste condizioni la partecipazione ricevuta non rileva ai fini reddituali.

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