Imposte

Niente tassazione sul rimborso anticipato del fondo chiuso

La risposta a interpello 197: la restituzione parziale che comporta una riduzione di pari importo del valore nominale delle quote si considera distribuzione di capitale

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di Alessandro Germani

Il rimborso parziale delle quote di un Fia (fondo d’investimento alternativo) chiuso che comporti una riduzione di pari importo del valore nominale delle quote si considera distribuzione di capitale. Ad affermarlo è la risposta a interpello 197/2021 delle Entrate del 19 marzo.

Una Sgr gestisce dei Fia mobiliari chiusi fra cui il fondo di private equity Alfa. Gli investitori hanno effettuato i relativi versamenti nel periodo di richiamo. Sono previste quote A e quote B, queste ultime dotate di diritti patrimoniali rafforzati ex articolo 60 del Dl 50/2017 e produttive di carried interest. In base al regolamento, in ipotesi di liquidazione parziale anticipata delle quote le somme si qualificano in primis come rimborso (fino alla totalità dei versamenti effettuati) e successivamente come proventi. La fattispecie riguarda l’applicazione dell’articolo 26-quinquies del Dpr 600/73 circa la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici.

Il comma 1 dell’articolo 26-quinquies prevede l’applicazione della ritenuta del 26% sui redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g del Tuir) derivanti dalla partecipazione ai fondi.

In base al comma 3 la ritenuta si applica:

• sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento

• su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

Le regole di determinazione dei proventi percepiti dalla partecipazione a Oicr sono state semplificate (circolare 19/E/2014), eliminandosi la previsione per cui il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle stesse dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (Nav ossia Net asset value) indicati nei prospetti periodici dell’Oicr. Si guarda ora ai valori effettivi di acquisto e vendita. Ai sensi del comma 6 sono cessioni anche i trasferimenti che avvengano a causa di successione o donazione.

Inoltre in sede di rimborso non vi è più la presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi, dovendosi far riferimento alle indicazioni fornite dal regolamento dell’Oicr (articolo 11, comma 1, del Dm 30/2015) che può prevedere anche un rimborso anticipato proporzionale (articolo 11, comma 3). Ciò è quanto prevede il regolamento del Fia alfa, in linea col regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Bankitalia del 2015. Il rimborso, dunque, è una distrAbuzione di capitale che riduce il costo di acquisto o di sottoscrizione delle quote, e la Sgr applicherà la ritenuta ex articolo 26-quinquies, se applicabile, considerando il costo medio ponderato o di acquisto delle quote.

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