Adempimenti

Note di credito, sì alla possibilità di correggere la dichiarazione Iva

Interpello 107: permessi il riepilogo delle operazioni in un unico documento e la deduzione della perdita

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di Luigi Lovecchio

Il termine entro il quale è possibile emettere le note di credito derivanti dall'annullamento delle partite a ruolo non superiori a 1.000 euro è la fine di giugno (scadenza di presentazione della dichiarazione Iva). È tuttavia possibile correggere la dichiarazione Iva già presentata attraverso la trasmissione di una dichiarazione integrativa entro la scadenza dell'accertamento. L'annullamento delle partite di ruolo suddette, inoltre, determina il diritto del creditore di dedurre la perdita su crediti dal reddito d'impresa.

Sono le conclusioni della risposta a interpello n. 107 dell'agenzia delle Entrate, conformi al precedente in termini rappresentato dalla risposta n. 90 ma in contrasto con le affermazioni contenute nella risposta n. 55/2019, in materia di emendabilità della dichiarazione Iva.

Anche in questo caso, la vicenda prende le mosse da una pluralità di crediti per Tia1, regolarmente fatturati dal gestore, affidati all'agente della riscossione e non riscossi.

Ai sensi dell'articolo 4 del Dl 119/18, i debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2010, sono annullati d'ufficio. A tale scopo, l'angenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ha indicato le partite di ruolo estinte d'ufficio con comunicazione inviata nel 2019. Si chiede pertanto se e con quali modalità la società di gestione possa emettere la nota di credito, ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/72, e se la stessa possa dedurre la corrispondente perdita su crediti dal reddito d'impresa.

La prima osservazione che si impone riguarda il fatto che nella specie i crediti fatturati si riferiscono alla Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/97). Poiché tale prelievo è stato qualificato come tributario (Corte costituzionale n. 238/08), ne deriva che trattandosi di una entrata esclusa da Iva la stessa, a rigore, non avrebbe potuto essere fatturata.

Il documento di prassi, come già avvenuto con la precedente risposta n. 90, riconosce la sussistenza dei presupposti normativi per l'emissione della nota di variazione, a prescindere dall'anzianità del credito. Questo perché l'annullamento ope legis ha la stessa valenza di una dichiarazione di nullità. Poiché la comunicazione dell'Ader è stata trasmessa l'anno scorso, l'anno di competenza ai fini Iva è il 2019.

Ne consegue che la nota di credito potrà essere emessa entro giugno 2020, per effetto del differimento disposto dall'articolo 62 del Dl 18/2020. Una prima novità riguarda le modalità di formazione della nota. Poiché si era in presenza di una molteplicità di soggetti, magari nel frattempo non più reperibili, che avrebbe comportato l'elaborazione e l'invio di numerosi documenti contabili, è stata ammessa la possibilità dell'emissione di un documento unico, riepilogativo di tutte le operazioni stralciate.

La risposta afferma inoltre che il contribuente potrebbe sempre rettificare la dichiarazione Iva già presentata entro il termine dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 bis, Dpr 322/97. Si tratta di una importante apertura che si pone in chiaro contrasto con la risposta n. 55/2019.

Da ultimo, le Entrate confermano che nel 2019 si realizzano anche le condizioni per la deduzione della perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Tuir.

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