Note di variazione solo dall’emittente
La cosa più dirompente della fattura elettronica è la necessità di cambiare le abitudini, che è sempre un grosso problema specialmente quando determinate azioni sono fin troppo consolidate. Basti pensare che la fattura elettronica è un file e non un modello e quindi per predisporla occorre il computer con collegamento a internet e non un bollettario. È il caso delle piccole imprese gestite da persone non più giovani.
È prevedibile che la fattura cartacea (analogica) non scomparirà presto e verosimilmente affiancherà la fattura elettronica per un po’ di tempo. Infatti, il cedente come prima cosa spesso ha bisogno di portare le fatture emesse in banca per ottenere il finanziamento a breve (“anticipo fatture”) e non può certo utilizzare la fattura elettronica che, nel frattempo, sta navigando verso lo Sdi. Ma la fattura cartacea la consegnerà anche al proprio cliente il quale ne ha bisogno per verificare l’acquisto e programmare i pagamenti. Il destinatario della fattura deve stare attento a non detrarre l’Iva risultante dalla fattura perché quella “buona” per l’esercizio della detrazione è solo quella che arriverà dallo Sdi. Ancora in caso di insolvenza del cliente ci sarà il problema della documentazione da fornire al legale per avviare la procedura del decreto ingiuntivo e nella fattispecie la fattura elettronica non è funzionale. Vi sono operazioni commerciali che necessitano della fattura accompagnatoria e anche questa , se necessaria, non potrà che essere cartacea. In tutti i casi in cui la fattura è emessa in forma cartacea, l’emittente avrà cura di precisare che il documento non consente il diritto alla detrazione e che quello ufficiale verrà recapitato dallo Sdi.
Un’altra abitudine che dovrà essere modificata riguarda le note di variazione. La procedura contenuta nelle specifiche tecniche, allegato A, riguarda le note di variazione contemplate nel capoverso relativo al soggetto emittente; nel tipo documento, troviamo il codice «TD04» per le note di credito (per il cliente) e il codice «TD05» per le note di debito. Non esiste la procedura che consenta l’emissione delle note di variazione a cura del destinatario dei beni o committente, con riferimento a una fattura di acquisto. In effetti l’articolo 26 del Dpr 633/1972 non prevede questa facoltà, ma nella prassi si utilizza quando ad esempio si vuole prendere le distanze da una fattura ricevuta e ritenuta irregolare qualora l’emittente non provveda alla rettifica. Con l’e-fattura la rettifica la può fare soltanto il soggetto l’ha emessa.
Non cambia invece la modalità di emissione dell’autofattura per gli acquisti presso le imprese agricole che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro. Vi deve provvedere l’acquirente ma le specifiche tecniche prevedono solo l’autofattura in caso di mancata emissione della fattura da parte del cedente.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware