Notifica a contribuente irreperibile con la prova di comunicazione di avvenuto deposito
La sentenza 3070/1/2022 della Ctp Siracusa ritiene non sufficiente la sola spedizione
Nel caso di notifica di un atto impositivo a mezzo posta a soggetto temporaneamente irreperibile, la prova della corretta procedura notificatoria va effettuata depositando in giudizio anche l’avviso di ricevimento della «comunicazione di avvenuto deposito» (Cad), non essendo sufficiente la sola spedizione. Così la sentenza 3070/1/2022 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (presidente Rossomandi, relatore Falconieri).
La vicenda
Un contribuente intende compensare propri debiti con crediti di natura tributaria. A tal fine verifica, tramite istanza di accesso agli atti del concessionario, la propria situazione debitoria. Apprende di aver a proprio carico iscrizione a ruolo inerente Irpef e relative addizionali 2012 derivanti da accertamento e chiede all’Agenzia fiscale copia della notifica di tale accertamento, ma l’ente impositore non risponde.
Pertanto propone ricorso contro l’accertamento conosciuto “al buio” con ricorso notificato nell’aprile 2019. Resiste l’ente impositore: la notifica dell’accertamento è corretta e deposita in giudizio copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con indicazione della compiuta giacenza, e copia della spedizione della Cad.
La decisione
Il collegio aretuseo accoglie il ricorso. Così argomenta: nel caso di notifica di un atto impositivo a mezzo posta, qualora il destinatario sia temporaneamente irreperibile, la prova della notifica deve essere data dal notificante tramite la produzione dell’avviso di ricevimento che testimonia l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (Cad), essendo insufficiente la sola spedizione del medesimo atto. Ciò in linea con quanto recentemente statuito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 10012/2021.