Notifica provata solo se è in originale
Se il contribuente sin dal giudizio di primo grado disconosce la conformità all’originale delle fotocopie dell’avviso di ricevimento della notifica dell’accertamento prodotte dall’agenzia delle Entrate, l’ufficio è obbligato a esibire gli originali. In difetto non risulta provata la notifica degli atti impositivi, con tutte le conseguenze che ne derivano. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 5077 depositata ieri
Un contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento cui la medesima faceva riferimento. Dopo l’annullamento dell’atto da parte della commissione provinciale, il giudice di secondo grado accoglieva l’appello delle Entrate, rilevando la legittimità della cartella di pagamento per somme dovute ai fini Irpef relativa a due avvisi di accertamento notificati e non impugnati.
Secondo la Ctr, in particolare, la notifica dei due atti prodromici era valida perché effettuata presso il domicilio del contribuente a mani della zia dichiaratasi convivente del medesimo. Tuttavia gli avvisi di ricevimento attestanti la notifica dei due accertamenti venivano prodotti in fotocopia.
Sin dal giudizio di primo grado il contribuente aveva ritualmente disconosciuto dette fotocopie ma, sul punto, la Ctr non si era espressa. Nel ricorso per Cassazione, l’interessato eccepiva, tra i vari motivi, proprio tale circostanza.
Secondo la tesi difensiva, in particolare, la fotocopia non forniva la prova dell’avvenuta notifica stante il disconoscimento e la contestazione di controparte. Ciò in quanto, nella specie, l’avviso di ricevimento costituiva l’unica prova dell’avvenuta notifica
La Suprema corte ha accolto il ricorso fornendo alcuni spunti interpretativi molto interessanti. Innanzitutto è stato chiarito che, a norma dell’articolo 2719 del Codice civile, è necessario l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Tale principio si applica tanto alla conformità della copia rispetto al suo originale, quanto all’autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta - tanto nella sua conformità all’originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione - ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Il disconoscimento implica per l’altra parte la produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche in altri modi.
Nella specie, poiché il contribuente in primo grado, dopo la produzione delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli accertamenti aveva disconosciuto la loro conformità all’originale, l’amministrazione aveva l’onere di produrre gli originali senza però provvedervi.
Ne consegue, secondo la Suprema corte, che la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata che il contribuente lamentava di non aver mai ricevuto, non è stata provata.
Da qui l’accoglimento del ricorso dell’interessato con la cassazione della sentenza della Ctr. Non essendo stati, poi, ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso introduttivo del contribuente condannando l’agenzia delle Entrate alle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5077 del 28 febbraio 2017