Diritto

Notifiche interne alla Pa, più spazio alla posta elettronica certificata

Nell’elenco Ini-Pec anche il domicilio digitale dei professionisti non ordinistici

di Alessandro Sacrestano

L'articolo 24 del Dl 76/2020 introduce una modifica alle informazioni contenute nell'elenco Ini-Pec, disponendo che nello stesso compaiano anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli “ordinistici”. Il successivo articolo 28 prova a mettere ordine nella convulsa materia della notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni nei casi (ancora frequenti) di mancata iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nell'elenco istituito dall'articolo 16, comma 12, del Dl 179/2012. Si tratta, lo si ricorda, di un provvedimento che avrebbe dovuto sancire l'introduzione di un regime di comunicazioni e notificazioni esclusivamente telematiche.

Il delay registrato, comunque, ha finito per ostacolare l'accattivante progetto di semplificare il processo di notifica degli atti giudiziari alla pubblica amministrazione, nell'ottica di un completo programma di digitalizzazione della giustizia. L'articolo 28 interviene “in soccorso” della parte di Pa ancora inadempiente, modificando il menzionato articolo 16 e consentendole di comunicare più indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche se dislocati sul territorio, cui trasmettere comunicazioni/notifiche telematiche. L'uso di tali indirizzi è correlato alle sole ipotesi in cui l'amministrazione ricevente sia competente per materia a ricevere l'atto e, comunque, quando la stessa detiene autonoma capacità o legittimazione processuale.

Disciplinato anche il caso in cui le amministrazioni si costituiscano in giudizio per il tramite di propri dipendenti. Anche in tali casi, infatti, si potranno comunicare, ai fini del giudizio, appositi indirizzi Pec corrispondenti alle aree organizzative omogenee presso cui eleggono domicilio e che entreranno a far parte di una speciale sezione dell'elenco.

La norma, poi, configura un'ipotesi “cuscinetto” a tutela della regolarità delle notifiche nei casi di ulteriore ritardo nella comunicazione; in tali casi, infatti, le comunicazionie notificazioni continueranno ad eseguirsi col deposito in cancelleria ed ai sensi dell'articolo 136, terzo comma, 137 e seguenti del codice di procedura civile e, per i procedimenti penali, ai sensi degli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. Quelle ad istanza di parte, invece, in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intenderanno validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del Codice dell'amministrazione digitale e, qualora ve ne fosse più di uno, la comunicazione andrà inviata all'indirizzo di posta elettronica primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione destinataria.

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