Notifiche con privati senza retroattività
La Cassazione consolida l’orientamento in tema di notifica degli atti giudiziari , sanzioni e multe confermando che l'abrogazione dell’esclusiva di Poste italiane da parte della legge 124/2017 opera dal 10 settembre 2017 senza carattere retroattivo. Con due pronunce ravvicinate - la 7676/2018 della scorsa settimana e la 8089/2018 depositata ieri - ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro le decisioni di appello che avevano confermato la sentenza impugnata sull'accertamento della tardività del ricorso introduttivo della lite affidato per la notifica dalla società contribuente a un corriere privato.
La Corte ha ribadito che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, dato che l’articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 261/ 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva a Poste italiane le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari (legge 890/1982), tra cui quelle di atti tributari sostanziali e processuali.
I giudici di piazza Cavour avevano già chiarito come tale orientamento possa conciliarsi con la legge 124/2017, che ha disposto l'abrogazione dell’articolo 4 del Dlgs 261/1999, con decorrenza dal 10 settembre 2017. In altri termini, il legislatore ha di fatto sancito la soppressione dell'attribuzione in esclusiva a Poste italiane dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della strada. Tuttavia, secondo la Suprema corte, non è possibile riconoscere a tale abrogazione efficacia retroattiva dato che la legge 124/2017 subordina la prestazione dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari da parte di servizi postali privati al rilascio di licenze.
Cassazione, ordinanza 8089/2018