Controlli e liti

Nulla la cartella alla società incorporata

La Cgt di Varese: privo di efficacia l’avviso di accertamento intestato e notificato a una società già estinta, in virtù di una fusione per incorporazione

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di Massimo Romeo

Un avviso di accertamento intestato e notificato a una società già estinta, in virtù di una fusione per incorporazione, è nullo e privo di efficacia e da esso non può originare alcun atto esecutivo. Pertanto, sono da considerarsi affetti da illegittimità derivata tutti gli atti successivi notificati dall'agente della riscossione alla società incorporante post fusione. Così si pronuncia la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Varese con la sentenza n. 257 del 3 ottobre 2022.

La Corte ha dato ragione a una società di capitali che ha impugnato una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento intestato ad una società estinta e cancellata dal Registro delle imprese in data antecedente la notifica dell'accertamento, in seguito a fusione per incorporazione. L’Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato e, con riferimento alla dedotta estinzione della società, precisando che l’articolo 2504 bis del Codice civile (così come modificato con Dlgs 6/2003, vigente ratione temporis) non statuisce che la fusione determina l’estinzione della società incorporata, ma un semplice mutamento nella sua organizzazione per effetto della quale continua a esistere integrandosi con la incorporante che ne prosegue tutti i rapporti sostanziali e processuali.

La Corte di merito rileva che una società incorporata in altra si estingue a tutti gli effetti e non subisce un semplice mutamento dell’organizzazione. Viene richiamata la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 24579/2022) che ha affermato il principio secondo cui la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla, non avendo la stessa alcuna legittimazione né passiva né attiva.

La controversia si colloca fuori dal perimetro dell’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 entrato in vigore il 13 dicembre 2014. Con tale intervento si è introdotta una forma di capacità giuridica delle società estinte “ultra mortem”, applicabile alle ipotesi di estinzione delle stesse in epoca successiva all’entrata in vigore. Va ricordato l’orientamento consolidato della Suprema corte (ex multis Cassazione ordinanza 3570/2020) che ha statuito per la natura sostanziale e non processuale della disposizione, al fine di negarne la retroattività.

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