Nulla la notifica di un atto al convivente, se poi non raggiunge il vero destinatario
È nulla la notifica di un atto impositivo effettuata dal messo notificatore nelle mani di un convivente qualora non sia inviata, successivamente, al vero destinatario la apposita raccomandata informativa. È quanto ha ribadito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 17235 del 2 luglio 2018.
La pronuncia suscita interesse e offre un indubbio spunto di difesa in tutti i casi in cui i messi notificatori, dopo aver consegnato l’atto impositivo nelle mani di un familiare per irreperibilità relativa del destinatario, omettono di spedire la raccomandata informativa.
Sul punto si ricorda che, per quanto concerne la notifica mediante messo notificatore presso il domicilio del contribuente, nel caso in cui questi non venga rinvenuto presso l'abitazione o i suoi luoghi di lavoro, l’articolo 139 cpc consente la consegna dell’atto a persona di famiglia o a persona addetta alla casa. In mancanza, la consegna può essere effettuata anche al portiere dello stabile e poi ad un vicino di casa, nel qual caso il messo deve darne comunicazione al destinatario tramite lettera raccomandata.
Oltre a quanto innanzi esposto, l’articolo 60 del Dpr 600/73, alla lettera b-bis) impone al messo notificatore una serie di obblighi e adempimenti qualora il consegnatario non sia il destinatario dell’atto. In particolare, in tale ultimo caso, al messo notificatore viene chiesto di: 1) consegnare o depositare la copia dell’atto da notificare in busta; 2) sigillare la predetta busta e di trascrivere sulla stessa il numero cronologico della notificazione; 3) dare notizia di ciò nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso; 4) invitare il consegnatario a sottoscrivere una ricevuta; 5) dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
La Corte suprema, già in relazione all’obbligo di invio della raccomandata informativa ai sensi dell’ articolo 139 Cpc e, dunque, limitatamente ai casi di consegna al portiere o al vicino di casa, aveva statuito che l’omessa spedizione della raccomandata non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Ora, con la sentenza in commento, i giudici della Cassazione hanno ribadito la loro posizione, questa volta, però, in relazione alla lettera b-bis) del predetto articolo 60 del Dpr 600/73, ovvero a tutti i casi di consegna dell’atto tributario a persona diversa del destinatario, sia essa persona di famiglia, addetta alla casa, portiere o vicino di casa o altro.
I giudici di legittimità hanno puntualizzato che, in tutti questi casi, il messo deve sempre dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto, tramite raccomandata, al destinatario, ed il tenore letterale della disposizione configura tale raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Cassazione, ordinanza 17235/2018