Controlli e liti

Nulla la notifica via pec con allegato un file in pdf

immagine non disponibile

di Massimo Conigliaro

Ancora una pronuncia che dichiara nulla la notifica della cartella di pagamento inviata al contribuente a mezzo pec, ma con allegato un file in formato «pdf». Si tratta di un filone giurisprudenziale che si va ogni giorno incrementando e che annovera oggi anche la sentenza n. 881 del 14/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

L’agente per la riscossione, infatti, è tenuto non soltanto a notificare le cartelle nel formato immodificabile previsto dalla legge, ma anche a firmarlo digitalmente. In caso di contestazione, inoltre, deve produrre: la stampa dell’atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di Pec, le informazioni richieste dall’articolo 18, Dm 21 febbraio 2011, n. 44 per il corpo dei messaggi, le ricevute della Pec, gli ulteriori dati di certificazione.

Nella sentenza citata, i giudici siciliani richiamano l’articolo 26, secondo comma del Dpr n. 602/73, che dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui di cui al Dpr 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Appare di tutta evidenza – si legge nella pronuncia - che l’agente di riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l’invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea).

Infatti, l’articolo 26; comma-2, del Dpr n. 602/73, escludendo l’applicazione dell’articolo 149 bis Cpc, non riconosce l’equipollenza tra documento informatico e copia (informatica) del documento cartaceo, per cui l’esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico.

Oggetto della Pec, in base al Dpr 68/2005, non può essere altro che il documento informatico, il quale, ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), a differenza della copia informatica, necessita di una firma digitale che lo rende immodificabile.

Nel caso di specie non è stata fornita la prova che ad essere stato trasmesso sia stato il documento informatico e non una scansione del documento cartaceo. Pertanto, la contestazione relativa al difetto di notifica della intimazione di pagamento sollevata dal ricorrente risulta meritevole di accoglimento, atteso che, nella fattispecie, non risulta l’intervento di un agente notificatore abilitato e manca la prova che sia stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il documento informatico (e non la copia informatica del documento cartaceo).

La notifica della cartella di pagamento, infatti, non è valida se avviene tramite Pec contenente il file dell’atto con estensione .pdf anziché .p7m (tipica dei file firmati digitalmente). Solo il formato .p7m garantisce infatti l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale.

La cartella di pagamento, per essere correttamente notificata tramite posta elettronica certificata, deve avere l’estensione .p7m perché questo file viene realizzato attraverso la firma digitale del documento. Invece il formato pdf, a differenza del precedente, non è firmato digitalmente e, pertanto, non può garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua integrità e immodificabilità, cosi come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.

I giudici siracusani richiamano sul punto l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, precisando che nonostante l’utilizzo della posta elettronica certificata per la notifica della cartella di pagamento (cosi come della intimazione di pagamento) sia consentito dalla legge (la Pec, infatti, al pari della raccomandata, consente la certezza sull’identità del mittente e sulla data di spedizione), il problema si pone sull’estensione del file: in pratica, il file pdf col quale è riprodotta la cartella contenuta nell’email non garantisce l’autenticità dell’allegato, essendo solo una riproduzione elettronica di un documento cartaceo, e come tale equiparabile ad una semplice copia.

In precedenza, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 9464/11/17, aveva ribadito il principio che il file in estensione .pdf costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità è impossibile affermare che tale documento sia identico all’originale. Peraltro, nel caso di specie, l’agente della riscossione non aveva nemmeno prodotto in giudizio una copia del documento inoltrato via pec, di tal ché restava oggettivamente incerto il contenuto dell’atto notificato.

La notifica via pec – è stato sancito anche dai giudici campani - richiede che il documento trasmesso rechi estensione .p7m : solo in tal caso si ha un vero e proprio documento informatico immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza. Conclude la Commissione che tale vizio non può nemmeno ritenersi sanato dall’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©