Nulli gli atti notificati a gennaio relativi al 2011
La confusione di ogni fine anno, con gli uffici alla ricerca affannosa del raggiungimento degli obiettivi, può comportare che si arrivi in ritardo e si notificano atti fuori termine. La conseguenza è che l’atto notificato fuori termine è privo di effetti. Bisogna perciò prestare attenzione alla notifica degli atti. Sono infatti fuori termine e soggetti a decadenza gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap, notificati a gennaio 2017, per l’anno 2011 in caso di dichiarazione regolarmente presentata, o relativi al 2010 in caso di dichiarazione omessa.
Accertamenti fino al 2015
Per le imposte sui redditi, Iva e Irap, è stabilito che, per i periodi precedenti il 2016, gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del: quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione. La decadenza del termine per l’accertamento non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario. Per il perfezionamento della notifica vale sempre il doppio binario, nel senso che, per l’ufficio, vale la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, mentre per il destinatario vale la data di ricezione dell’atto ai fini, ad esempio, del termine per presentare l’istanza di concordato o per il ricorso. Nel caso, ad esempio, di un accertamento relativo al 2011, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, notificato nei primi giorni del 2017, il contribuente, se ritiene che l’accertamento sia “partito” dopo il 31 dicembre 2016, dovrà eccepire la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento, a partire dalla presentazione del ricorso alla Ctpe o del reclamo mediazione, se la lite riguarda imposte di importo non superiore a 20mila euro. L’eccezione ha fondamento se, ad esempio, il timbro è datato e5 gennaio 2017, così come se l'atto di accertamento è notificato direttamente dall’ufficio al contribuente.
Accertamenti dal 2016
Per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Dichiarazione integrativa
Anche i contribuenti possono integrare le dichiarazioni (a favore o a sfavore) entro il termine per l’accertamento. L’articolo 5 del Dl 193/2016, dispone che, salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Irap, dell’Iva e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, con successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamento. Ad esempio, la dichiarazione annuale dei redditi del 2012, così come la dichiarazione annuale Iva e dell’Irap relativa al 2012, potrà essere integrata, a favore o a sfavore, entro il 31 dicembre 2017.