Nullo il ruolo straordinario se non è indicato il fondato pericolo per la riscossione
L’ordinanza 7795/2020 della Cassazione: le motovazioni devono essere indicate nell’atto
È nullo il ruolo straordinario e quindi la relativa cartella di pagamento, se nella motivazione di quest’ultima non sono indicati gli elementi che determinano la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, legittimante, appunto, l’iscrizione a ruolo straordinario. Lo ha stabilito l’ordinanza 7795/2020 della Cassazione.
In base all’articolo 15-bis del Dpr 602/1973, l’Amministrazione finanziaria può derogare all’iscrizione (ordinaria) frazionata e provvisoria a ruolo disciplinata dal precedente articolo 15, effettuando una iscrizione a ruolo straordinaria di imposte, interessi e sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se quest’ultimo non è definitivo, ma - come prescrive l’articolo 11, comma 3, dello stesso decreto - ciò è possibile soltanto qualora vi sia fondato pericolo per la riscossione.
La Cassazione ha ribadito che il fondato pericolo per la riscossione costituisce il presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l’iscrizione a ruolo straordinario, comportando per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di indicare nella cartella, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività.
Se all’Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto a impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario.
Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione, ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente; diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, l’obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolo straordinario si desume dall’articolo 7, comma 3, dello Statuto del contribuente e dall’articolo 12, comma 3, del Dpr 602/1973 secondo cui il ruolo, in mancanza dell’avviso di accertamento, deve indicare la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva (cfr. anche articolo 1, comma 2, del Dm 321/1999).
Il dubbio che però sovviene è se tale obbligo di motivazione della cartella possa essere alternativamente soddisfatto, come talvolta accade, dall’inserimento nel preventivo avviso di accertamento dell’indicazione della successiva iscrizione a ruolo straordinario, con la motivazione degli elementi del periculum in mora.
Dalla giurisprudenza di merito si rileva, infine, che lo stato di liquidazione della società integra, di per sé, il requisito del periculum in mora e giustifica l’iscrizione nei ruoli straordinari (Ctp Milano, sentenza 3202/46/16), mentre il fatto che il contribuente versi in una situazione di concordato preventivo liquidatorio non integra, ex se, gli estremi del fondato pericolo per la riscossione, il che, pertanto, non esime l’agenzia delle Entrate dal motivare e provare che, nella fattispecie concreta, tale pericolo sussista, se intende effettuare l’iscrizione a ruolo straordinario (Ctp Reggio Emilia, sentenza 257/1/16).