L’articolo 1, comma 1, lettera s), Dlgs 220/2023, ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 47 del Dlgs 546/1992, relativo alla sospensione dell’atto impugnato, prevedendo al comma 4 che, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria, le ordinanze cautelari collegiali siano impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, mentre quelle rese dal giudice monocratico siano impugnabili innanzi alla medesima Corte di Giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale.
Considerazioni introduttive
Il Dlgs 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario» (in GU 3 gennaio 2024, n. 2, in vigore dal 4 gennaio 2024), in attuazione della legge delega 111/2023, ha previsto, all’articolo 1, comma 1, lettera s), una modifica di grande rilevanza nell’ambito del processo tributario, intervenendo sul giudizio di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Si tratta, nello specifico, di modifiche apportate all’articolo 47, Dlgs 546/1992, rubricato «Sospensione...