ApprofondimentoControlli e liti

Nuove cause di non punibilità, rilevante l'adeguamento tempestivo del contribuente

di Paolo Piantavigna

N. 28

settimana-fiscale

Il decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario (Dlgs n. 87/2024), oltre ad introdurre due nuove cause di non punibilità per i reati di indebita compensazione di crediti non spettanti e per i modificati delitti di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di Iva, esclude la punibilità per i reati per i quali ricorrono i presupposti applicativi dell'articolo 131-bis c.p., qualora il contribuente abbia estinto il debito tributario, regolarizzando la sua posizione fiscale. Non è, inoltre, assoggettabile a sanzioni amministrative il contribuente che si adegui tempestivamente alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria per superare situazioni di obiettiva incertezza normativa.

Le novità in sintesi

Il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, nel riformare le disposizioni sulle sanzioni penali, valorizza situazioni antecedenti o concomitanti al fatto di reato, dalle quali deriva la non applicazione della pena in virtù di un bilanciamento di interessi, attuativo dei principi di imputabilità e di offensività. In particolare, il legislatore delegato:

  • introduce due nuove cause di non punibilità per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 1, comma 1, lett. d)) e per i novellati delitti di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di Iva (articolo 1, comma 1, lett. f), n. 3);
  • tipizza quattro indici di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis c.p. (articolo 1, comma 1, lett. f), n. 3).

Inoltre, nell'ambito della revisione delle sanzioni amministrative, viene modificato l'articolo 6 (Cause di non punibilità) del Dlgs 18 dicembre 1997...

  • [1] Ex multis, Cass., Sez. III, 27 giugno 2019, n. 41070.

  • [2] E.g. Cass., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 14595, che ha ritenuto non insignificante lo scostamento di 4.345 euro rispetto alla soglia di punibilità prevista dall'articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000.