Contabilità

Nuove regole di contabilizzazione per i finanziamenti infragruppo

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di finanziamento infragruppo a tassi diversi da quelli di mercato hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.
Le regole contabili
L’articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. L’Oic15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia significativamente diverso da quello di mercato.
Il trattamento contabile
Ipotizzando che una società nel 2016 abbia erogato ad una sua controllata un finanziamento di 5 milioni di euro al tasso dell’1% annuo, da restituire integralmente dopo due anni, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 4%, la società deve iscrivere il credito al valore attualizzato, che per semplicità si ipotizza pari a 4.700.000 euro, mentre la differenza rispetto al valore nominale è rilevata tra gli oneri finanziari, salvo che la sostanza dell’operazione non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società deve valutare ogni fatto e circostanza che caratterizza l’operazione e, qualora risulti ad esempio dai verbali del Consiglio di amministrazione, che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della controllata, la differenza 300.000 è iscritta ad incremento del valore della partecipazione. Lungo la durata del finanziamento la società contabilizza inoltre maggiori interessi attivi ogni anno per 150.000 euro, riallineando il valore del credito per il finanziamento al nominale (dopo due anni tale posta risulta infatti iscritta a 5.000.000 di euro).
Le regole fiscali
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi contabilizzati in applicazione del nuovo criterio dell’attualizzazione. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha modificato (e reso applicabile ai soggetti Oic) l’articolo 5, del Dm 8 giugno 2011, introducendo il comma 4-bis per fornire regole ad hoc operanti nel caso di finanziamenti tra soggetti legati da un rapporto di controllo ex articolo 2359 del codice civile. Per tali operazioni è previsto che assumano rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato.
Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, dunque, la quota di interessi contabilizzata per effetto dell’attualizzazione (150.000 euro), in sede di determinazione del reddito Ires, deve essere sterilizzata operando una variazione definitiva in aumento di pari importo. Come chiarito dalla relazione al Dm 3 agosto 2017, il maggior valore della partecipazione non ha riconoscimento fiscale.

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