Nuovi adempimenti solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore
Qualora una disposizione tributaria modifichi aspetti che prevedano adempimenti a carico dei contribuenti non può che esplicare i propri effetti per il futuro e non prima dei sessanta giorni dalla sua entrata in vigore; questo il principio emergente dalla sentenza della Ctp Milano n. 1892/2018 depositata il 7 maggio ( presidente D'Andrea/relatore Mazzotta), in conformità ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La vicenda
Il focus della controversia finita all’attenzione dei giudici ambrosiani riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento, successiva alla comunicazione d’irregolarità emessa dall’agenzia delle Entrate, a carico di una società in seguito a un controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, in cui veniva contestato sia l’omesso versamento dell’acconto Ires che il tardivo versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa con conseguente irrogazione della sanzione oltre interessi.
L’ applicazione del regime sanzionatorio, secondo l’Ufficio, scaturiva dal tardivo versamento della predetta imposta sostitutiva versata dalla società con una ritardo di 30 giorni rispetto all’originaria scadenza.
La ricorrente , fra i vari motivi d’impugnazione, sosteneva l’illegittimità dell’acconto liquidato in quanto non aveva rinnovato l’opzione del cosiddetto « consolidato fiscale nazionale» ( articolo 117 e seguenti Tuir) nonché la tempestività del pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, rientrando fra le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ( articolo 1, comma 145, legge 147/2013).
La sentenza
Preliminarmente e in punto di diritto i giudici rigettano l’eccezione della società circa la nullità del ruolo riportato nella cartella di pagamento per omessa notifica della prodromica comunicazione d’irregolarità; ciò in virtù dell’insegnamento , più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di riscossione delle imposte, liquidate secondo procedure automatizzate, lo Statuto dei diritti del contribuente non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», ipotesi questa estranea alla fattispecie in esame.
Nel merito il Collegio milanese, per dirimere la controversia, passa in rassegna il quadro normativo di riferimento alla luce delle modifiche legislative che si sono succedute nel tempo secondo il principio del “tempus regit actum” nonché delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente.
In particolare rileva che l’articolo 1, comma 145, della legge 147/2013 , nel testo vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa doveva avvenire «entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013». Ne deduce pertanto che il termine per il versamento dell’ imposta sostitutiva coincideva con il termine il stabilito per il versamento del saldo delle imposte sui redditi; ai fini civilistici, proseguono i giudici, l’articolo 2364 prevede che le società tenute alla redazione del bilancio consolidato possono procedere all’approvazione dello stesso entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e l’articolo 17 del Dpr 2001, n. 435 stabilisce che i soggetti…«che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura d’esercizio versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione Ires e Irap, compresa quella unificata, entro il giorno 16 (originariamente 20) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio».
In base alle disposizioni civilistiche e fiscali la Ctp rileva la tempestività del versamento effettuato dalla società dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa, decidendo per l’accoglimento del ricorso.
In conclusione infine i giudici sottolineano come «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore ( articolo 3, commi 1 e 2 , legge 212/2000); pertanto la circostanza che la legge 23 giugno 2014, n. 89, (legge Bosetti) ha previsto successivamente che «la prima rata dell’imposta sostitutiva , di cui al citato comma 145, della legge 147/2013, dovesse essere versata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta» non poteva applicarsi al caso in esame.
Ctp Milano, sentenza 1892 depositata il 7 maggio 2018