Nuovi bilanci con l’incognita patrimoniale
Molte imprese si trovano a chiudere il 2016 dovendo valutare gli impatti sui bilanci delle molte novità introdotte dal Dlgs 139/2015.
In questa ottica, una prima distinzione importante interessa le novità ad applicazione prospettica (salvo diversa volontà del redattore del bilancio) rispetto a quelle ad effetto retroattivo. Sono un esempio delle prime quelle che riguardano l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e l’ammortamento dell’avviamento, mentre costituiscono un esempio delle seconde quelle relative alle spese di ricerca e di pubblicità, ai derivati e alle azioni proprie.
Le novità ad applicazione prospettica
Nel primo caso il redattore del bilancio deve recepire le novità normative a far tempo dalle operazioni di chiusura al 31 dicembre 2016 sulle operazioni generatesi nel 2016, ma non deve preoccuparsi – a meno di una sua scelta facoltativa - di intervenire su quelle sorte prima del 1° gennaio 2016, per le quali è espressamente prevista la possibilità di continuare ad applicare le vecchie prescrizioni.
Ciò significa, ad esempio, che una operazione di mutuo conclusa nel 2013 non provoca alcun cambiamento nei saldi iniziali, e che il pagamento di interessi continuerà ad essere rilevato contabilmente con riferimento al tasso nominale, esattamente come in passato.
Le novità ad applicazione
retroattiva
Ben diversa è invece l’impostazione contabile per le voci «ad applicazione retroattiva», poiché, secondo quanto previsto dal nuovo principio Oic 29, occorre rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Ciò significa, in estrema sintesi, che il bilancio 2015, che sarà esposto per comparazione con il bilancio 2016, dovrà essere modificato per tenere conto delle novità sulle voci di cui sopra.
Tale intervento, sempre in ossequio al principio contabile, deve avvenire:
• contabilizzando i relativi effetti sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso (2016), generalmente negli utili portati a nuovo (se non vi è altra posta di patrimonio netto ritenuta più appropriata);
• rettificando il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente (2015) e i dati comparativi dell’esercizio precedente.
Il tutto a meno che la determinazione dell’effetto di competenza dell’esercizio precedente (o quello cumulato pregresso) risulti eccedente ogni ragionevole sforzo.
Le spese di ricerca
e pubblicità
Tra le poste che sicuramente risentono di queste prescrizioni vi sono le spese di ricerca e di pubblicità, come noto ormai non più capitalizzabili.
Le spese sostenute in passato, e prive dei requisiti previsti dai nuovi principi contabili per una riclassificazione tra le spese di sviluppo (per quelle di ricerca) ovvero tra le spese d’impianto (per quelle di pubblicità), vanno eliminate al 1° gennaio 2016, e, conseguentemente, anche dalla situazione patrimoniale ed economica 2015, per garantire quella comparabilità di cui al principio contabile sopra citato.
Un simile intervento però richiede una verifica tempestiva, perché lo storno di tali voci potrebbe provocare una riduzione di patrimonio netto, producendo i delicati effetti di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.
Si ricorda infatti che la “deroga” concessa ai derivati di copertura dei flussi finanziari attesi, per i quali la riserva negativa – ai sensi del n. 11-bis) dell’articolo 2426 del Codice civile - non produce effetti rilevanti ai fini del limiti patrimoniali di cui sopra, non vale per altri decrementi patrimoniali, quali quelli derivanti dall’eliminazione contabile delle spese di ricerca o di pubblicità non più capitalizzabili.
Osservando l’esempio riportato a lato, si nota che gli effetti dell’adeguamento alla nuova normativa sono stati i seguenti:
• si modifica la situazione patrimoniale iniziale (nonché quella al 31 dicembre 2015 riportata nella situazione comparata) per recepire la contrazione del patrimonio netto derivante dallo storno della posta attiva, e per iscrivere la fiscalità differita conseguente al presumibile prosieguo della deduzione (sul punto, come è noto, le imprese attendono l'approvazione delle norme di coordinamento fiscale)
• anche il conto economico 2015 si modifica, per recepire da un lato i minori ammortamenti di immobilizzazioni immateriali, e dall’altro le maggiori imposte di competenza per l’utilizzo di una quota di imposte anticipate.
Non è difficile notare che in alcuni casi l’effetto sul patrimonio netto potrebbe essere dirompente, in particolare per quelle imprese in cui la capitalizzazione delle spese era stata operata disapplicando i principi contabili al solo scopo di evitare la ricapitalizzazione.
In questo caso, l’assenza di riserve a patrimonio netto potrebbe rendere necessario e non più procrastinabile l’intervento sul capitale.