Obbligatorio il deposito del bilancio
La riforma introdotta dal decreto legislativo 112/2017 introduce novità per le imprese sociali anche sul fronte dei doveri di accountability e trasparenza nei confronti dei soggetti interessati alle sue attività.
In aggiunta all'obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari in base alle disposizioni del Codice civile (già previsto nella precedente disciplina), tutte le imprese sociali sono ora chiamate a redigere e depositare il bilancio d'esercizio che, a seconda delle dimensioni economiche dell'ente, potrà essere redatto nelle forme ordinarie (articoli 2423 e seguenti del Codice civile), in forma abbreviata (articolo 2435-bis) o secondo le modalità previste per le micro-imprese (articolo 2435-ter). La nuova normativa assicura così una migliore conoscibilità da parte dei terzi del quadro patrimoniale, economico e finanziario di tutte le imprese sociali (comprese quelle costituite in forma non societaria) sostituendo il generico riferimento ad un documento in grado di rappresentare “adeguatamente” la situazione economica e patrimoniale (articolo 10 del Dlgs 155/2006).
Trattandosi di enti che operano nell'ambito del Terzo settore, i doveri di trasparenza nei confronti dei terzi non si limitano alla rendicontazione economica e contabile, ma riguardano anche la specifica missione sociale dell'impresa. In quest'ottica, è previsto l'obbligo di redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale (articolo 9 del Dlgs 112/2017), in grado di fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche operative dell'impresa e sui valori nei quali si riconosce. La nuova normativa prevede espressamente l'ulteriore obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'impresa, in coerenza con quanto previsto per gli altri enti del Terzo settore tenuti all'adempimento (articolo 14 del Dlgs 117/2017).
Per quanto riguarda la predisposizione del documento, in attesa delle nuove linee guida ministeriali le imprese sociali dovranno continuare a fare riferimento alle regole dettate dal decreto del ministro della Solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 (come chiarito nel decreto a firma congiunta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro del lavoro del 16 marzo 2018).
Nel bilancio sociale dovranno quindi essere contenuti (oltre alle informazioni generali sull'impresa, sugli organi sociali e sulla struttura organizzativa) specifici dati riguardanti i compensi corrisposti dall'ente, l'impiego di lavoratori e volontari e le collaborazioni instaurate con gli enti pubblici e gli altri enti no profit, nonché la documentazione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei soggetti destinatari delle attività.
Occorrerà naturalmente fare riferimento, una volta predisposte, alle nuove linee guida emanate dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le quali dovrebbero essere fornite indicazioni anche in merito alla valutazione dell'impatto sociale della gestione dell'impresa.
Quanto agli adempimenti richiesti alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 381/1991 (che assumono con la riforma la qualifica di imprese sociali “di diritto”) occorre evidenziare che anche questi enti sono tenuti a redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale (come chiarito dal ministero del Lavoro nella nota direttoriale del 22 febbraio 2018), trattandosi di un dovere di trasparenza compatibile con la loro normativa specifica (articolo 1, comma 4 del Dlgs 112/2017).