Adempimenti

Obblighi antiriciclaggio estesi a chi opera sulle valute virtuali

di Valerio Vallefuoco

Nuovi strumenti finanziari nel mirino mentre aumenta il numero di soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio. Con la pubblicazione della direttiva Ue 2018/843, meglio nota come V direttiva (Gazzetta ufficiale europea del 19 giugno 2018) si chiude un altro capitolo del processo di riforma della normativa antiriciclaggio, intrapreso dalla Commissione europea poco più di tre anni fa con l'emanazione della direttiva 2015/849.

Sotto la lente del legislatore Ue finiscono valute virtuali, carte prepagate anonime, l'uso del contante nel commercio di beni culturali, reputati ancora anelli deboli nella catena della sicurezza antiriciclaggio e antiterrorismo. A tenere banco sono soprattutto le novità sulle valute virtuali, la cui regolamentazione per la prima volta entra nell’agenda della Commissione. La V direttiva, infatti, estende gli obblighi antiriciclaggio ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso nonché ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia a coloro che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Le nuove norme forniscono anche una puntuale nozione di “valuta virtuale”, che viene definita come rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Una definizione non molto distante da quella contenuta nel Dlgs 90/2017, con il quale il nostro legislatore aveva recepito la IV direttiva. Il decreto, infatti, giocando d'anticipo aveva già incluso nella categoria dei soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sebbene limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Ma nella lista dei soggetti obbligati antiriciclaggio targata V direttiva finisce anche chi commercia in opere d'arte, sempre che il valore dell'operazione o di un insieme di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro, coloro che forniscono aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale nell'esercizio di un’attività imprenditoriale o comunque in forma professionale; mentre gli agenti immobiliari vedono ampliarsi i margini di operatività della loro condotta doverosa essendo ora tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un immobile, ma limitatamente alle operazioni con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro.

Di ampio respiro, anche la riforma dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, che in forza delle nuove previsioni viene reso “pubblico”. Più “chirurgica” la riforma della disciplina delle carte prepagate, con la riduzione (da 250 a 150 euro) degli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela.

Altri aggiornamenti riguardano il rafforzamento delle Fiu ( Financial Intelligence Unit) e la previsione di maggiori controlli nei confronti dei paesi terzi a rischio.

Infine, la V direttiva promette di meglio tutelare chi segnala un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a fronte di qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, nonché di eventuali atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo, con il riconoscimento del diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza e quello ad un ricorso effettivo a tutela dei propri diritti.

La nuova direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.

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