Obblighi di segnalazione Dac 6 sulle black list: impatto da valutare sui fondi di private equity
Ricadute sensibili dai nuovi «meccanismi transfrontalieri» per intermediari e investitori
Il 1° luglio scorso segna il termine a partire dal quale intermediari e contribuenti devono adeguarsi agli obblighi di segnalazione dei meccanismi transfrontalieri disciplinati dalla direttiva Dac6 (obblighi Mdr), con possibile slittamento dei relativi termini di comunicazione fino a sei mesi. In attesa del decreto legislativo di recepimento, in corso di esame parlamentare, occorre valutare gli impatti degli obblighi Mdr sulle operazioni dei fondi di private equity.
La cornice
Il quadro regolamentare e fiscale, unito al sistema giuridico di common law, rende le Isole Cayman uno Stato attrattivo per i fondi di private equity. Occorre tuttavia considerare gli effetti dell’inclusione di detto Stato, da febbraio 2020, nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali stilato dal Consiglio Ue (black-list Ue), a causa della mancata adozione di misure adeguate relative all’attività economica effettiva nel settore degli Oicr.Nonostante la black-list Ue sia un atto di indirizzo politico non vincolante, alcuni Stati Ue (Lussemburgo e Olanda) hanno elaborato proposte di modifica della legislazione fiscale nazionale per conformarsi alla stessa. In Italia, invece, resta ferma l’inclusione delle Isole Cayman nell’elenco delle giurisdizioni cooperative (Dm 4/9/1996) in forza dell’accordo sullo scambio di informazioni fiscali ratificato nel 2015 (accordo Tiea). Ciò implica, peraltro, che taluni redditi di fonte italiana, quali interessi da finanziamenti a medio e lungo termine, possano tutt’ora fruire dell’esenzione da imposizione in uscita.Eppure in questa fase si registrano scetticismo e preoccupazione tra gli operatori, considerato altresì che l’inserimento delle Isole Cayman nella black-list Ue potrebbe impattare sugli obblighi Mdr, in particolare quelli scaturenti dall’elemento distintivo C.1., lettera b), punto ii), di cui all’Allegato IV della direttiva Dac6.
L’ambito
Tale elemento distintivo, che non soggiace al “criterio del vantaggio principale”, riguarda i pagamenti transfrontalieri deducibili, tra imprese associate, con destinatario residente ai fini fiscali in una giurisdizione valutata collettivamente in ambito Ue o Ocse come non cooperativa (elemento distintivo).La direttiva Dac6 non fornisce una definizione di “residente ai fini fiscali”. Si avverte perciò la necessità di chiarimenti circa gli obblighi Mdr nei casi di meccanismi transfrontalieri che coinvolgano un’entità fiscalmente trasparente, quale potrebbe essere un fondo caymanense. Le alternative astrattamente percorribili sono un approccio look-through (Ce, Working Party IV, riunione del 24/9/2018) ovvero l’identificazione dell’entità medesima quale destinatario del pagamento (in base alla normativa fiscale italiana, infatti, tale entità si qualifica come non trasparente ai fini fiscali).
L’esempio
Poniamo il caso di un fondo caymanense che istituisce in Lussemburgo una holding (Topco), la quale incorpora una società veicolo in Italia (Bidco) per l’acquisizione di una società target. L’eventuale meccanismo di finanziamento back-to-back fra Bidco, Topco e il fondo caymanense potrebbe generare obblighi Mdr al ricorrere dell’elemento distintivo. Le stesse conclusioni valgono nel caso di finanziamento diretto (o altro servizio, e.g. consulenza all’investimento) erogato dal fondo caymanense a Bidco. Qui si coglie però una distonia: gli interessi pagati da Bidco sul finanziamento erogato dal fondo caymanense sono potenzialmente esenti da imposizione in Italia (che vede le Isole Cayman come Stato cooperativo), laddove la relativa operazione di finanziamento è in principio soggetta agli obblighi Mdr (poiché le Isole Cayman sono inserite nella black-list Ue).Da un lato, stando al principio di proporzionalità richiamato nel Considerando 19 della direttiva Dac6, pare ragionevole concludere nel senso che l’Elemento Distintivo non inneschi gli obblighi Mdr qualora lo Stato del destinatario garantisca un adeguato scambio di informazioni fiscali con lo Stato del pagatore, come avviene tra l’Italia e le Isole Cayman in forza dell’Accordo Tiea. Dall’altro lato, sarebbe opportuno risolvere ogni incertezza per intermediari e contribuenti coinvolti, potenzialmente esposti a rischi sanzionatori derivanti dal mancato assolvimento degli obblighi Mdr.Confidiamo allora che in sede normativa, o tramite circolare esplicativa, si colga l’occasione per fare chiarezza anche su questo punto, atteso peraltro che lo schema di decreto legislativo rimanda ad apposito decreto ministeriale per l’individuazione degli elementi distintivi in grado di innescare gli obblighi Mdr.