Obbligo di e-fattura verso l’ok Ue
In dirittura d’arrivo la deroga alla direttiva Iva che autorizza l’Italia all’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nei rapporti tra soggetti passivi e nei confronti dei consumatori finali: la Commissione Europea con la Com (2018) 55 del 5 febbraio 2018 ha sottoposto infatti una proposta al Consiglio, che dovrà approvarla all’unanimità, con cui lo Stato italiano viene autorizzato a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce. Tali disposizioni da un lato prevedono la piena parità di trattamento tra fatture cartacee ed elettroniche e dall’altro richiedono l’accordo del destinatario perché una fattura possa essergli trasmessa o messa a disposizione per via elettronica.
La richiesta di autorizzazione è stata inviata dallo Stato italiano lo scorso 27 settembre 2017: in attesa dell’approvazione (avvenuta poi con l’articolo 1, comma 919, della legge di Bilancio 2018) è stato comunque imposto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica tra soggetti passivi Iva, residenti, stabiliti o identificati in Italia nonchè verso i consumatori finali. Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per i subappalti della Pa. Nessun obbligo di emissione di fatture elettroniche è imposto ai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.
La deroga, che può essere concessa quando giustificata dalla necessità di semplificare le attività di riscossione dell’Iva oppure per evitare alcune tipologie di evasione ed elusione fiscale, è riconosciuta per un arco temporale di 3 anni e mezzo, dal 1 ° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. L’Italia potrà poi presentare, prima della scadenza, una richiesta di proroga condizionata tuttavia alla presentazione di una relazione che permetta di valutare l’efficacia della misura derogatoria nella lotta contro la frode, le semplificazioni nella riscossione nonché l’incidenza della misura sui soggetti passivi, e in particolare se la deroga determini o meno un aumento degli oneri e dei costi amministrativi.
Al momento quindi si sovrappongono e coesistono due distinte deroghe alla normativa Iva richieste ed ottenute dall’Italia: da un lato l’obbligo di fatturazione elettronica e dall’altro lo split payment, caratterizzate entrambe dalla temporaneità e dalla presentazione di un relazione.
La decisione (Ue) 2017/784 del Consiglio datata 25 aprile 2017 con cui l’Italia è stata autorizzata a deroga alla disciplina ordinaria dell’Iva, attraverso il meccanismo dello split payment nel riconoscere la deroga alla direttiva Iva, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, richiede anch’essa la presentazione di una relazione che indichi il tempo medio necessario per il rimborso dell’Iva nei confronti dei soggetti passivi e l’efficacia delle misure per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Una proroga dello split payment, tuttavia, non dovrebbe essere più richiesta in quanto, come ricordato nel considerando numero 7 della decisione, una volta attuato il sistema di fatturazione elettronica l’Italia ha assicurato che non sarà più domandato un rinnovo della deroga.
Diventa al contrario essenziale, al fine dell’eventuale proroga della misura sull’obbligo di fatturazione elettronica, che la relazione individui il costo amministrativo in capo ai contribuenti.