Obbligo di fattura elettronica B2B per le prestazioni sanitarie
L’agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di fattura elettronica B2B per le prestazioni sanitarie, ma le aziende anche per tali fatture devono prestare molta attenzione ai profili privacy.
Con la risposta n. 103 del 9 aprile 2019 l’Agenzia torna sulla materia della fatturazione delle prestazioni sanitarie, confermando gli orientamenti consolidati. Una studio associato operante nel settore odontoiatrico chiedeva lumi sul trattamento di varie attività: prestazioni odontoiatriche; chirurgia e medicina estetica; commercializzazione dì prodotti estetici; collaborazioni con aziende. Ipotizzava di dover emettere fattura elettronica – con la sola eccezione delle prestazioni sanitarie incluse nella precompilata - per tutte le proprie attività, compresa la medicina e chirurgia estetica, trattandosi di spese indetraibili e quindi non soggette a invio al sistema Tessera sanitaria.
L’Agenzia risponde che le prestazioni sanitarie B2C non devono mai essere fatturare via Sdi, a prescindere tanto dal soggetto (persona fisica, società, eccetera) che le eroga quanto dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema TS. Come ricordato più volte (si veda da ultimo il Sole del 20 marzo), tale divieto discende direttamente dalle prescrizioni del Garante (provvedimento 20 dicembre 2018), a tutela del diritto alla riservatezza individuale sullo stato di salute; il divieto prescinde pertanto dalla detraibilità, o meno, della spese come pure dall’obbligo di trasmissione.
L’Agenzia ribadisce che nelle prestazioni sanitarie B2B va sempre emessa e-fattura via Sdi (salve esenzioni specifiche per l’emittente), ma non esamina il delicato caso della fattura B2B per prestazioni sanitarie a favore di dipendenti del cessionario (ad esempio visite di medicina del lavoro, cure coperte da welfare aziendale, eccetera). Per provare l’inerenza del costo, infatti, l’azienda deve dimostrare che la spesa si riferisce ai dipendenti; ma i dati del dipendente indicati nella fattura elettronica entrano nello Sdi (il che è vietato dal Garante).
La fattura elettronica B2B dovrà quindi impiegare metodi indiretti di identificazione del beneficiario della prestazione (ad esempio, numero di matricola, di cartella clinica o del sinistro/infortunio). Un problema analogo si potrebbe porre quando le farmacie dovranno, dal 1° luglio, trasmettere i corrispettivi in formato Xml: gli scontrini parlanti abbinano infatti un codice fiscale alla relativa spesa sanitaria e questi dati non possono essere trattati massivamente dall’Agenzia.
Quanto alla vendita di prodotti estetici, si conferma l’obbligo di e-fattura Sdi, salvo che si tratti di prodotti soggetti ad invio alla precompilata (o, aggiungiamo noi, siano prodotti con valenza sanitaria anche se indetraibili).
L’Agenzia ricorda infine che restano salve le modalità alternative di documentazione fiscale (ad esempio scontrino e ricevuta fiscale per i dettaglianti) e che – come già ricordato nella risposta n. 78/2019 (si veda il Sole del 20 marzo ) – il divieto di fattura Sdi non esclude la possibilità di emettere, in luogo della fattura analogica (fatta di atomi) anche una fattura elettronica (fatta di bit), ma non transitante per lo Sdi: è il tipico caso del documento pdf o della fattura direttamente emessa in forma di messaggio email. Queste modalità telematiche “non Sdi”, ancorché lecite, non esonerano però l’emittente dall’adozione di tutte le cautele, anche di sicurezza informatica, imposte dal Gdpr.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 103/2019