Obbligo di Soa applicabile a tutti i bonus casa
La circolare 10/E delle Entrate chiarisce il perimetro dei vincoli collegati all’attestazione tipica degli appalti pubblici
L’obbligo di attestazione Soa riguarda tutti i bonus casa, non solo il superbonus. L’agenzia delle Entrate interviene con la circolare 10/E per chiarire una delle norme più travagliate degli ultimi anni: quella che, per l’appunto, lega l’accesso agli sconti fiscali all’ottenimento, per le imprese che eseguono i lavori, dell’attestazione tipica degli appalti pubblici. Un vincolo che riguarda solo i cantieri sopra i 516mila euro. Sul punto, dopo richieste ripetute, è arrivata prima una norma di chiarimento nella legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) e ora le Entrate danno diverse risposte al mercato.
Quelle più importanti riguardano il calendario. Bisogna ricordare, infatti, che la norma era accompagnata da una fase transitoria formulata in maniera particolarmente complessa. Ci sono tre momenti: il 21 maggio 2022, data di entrata in vigore della norma, il 1° gennaio 2023, data in cui inizia la sua piena operatività, e il 1° luglio 2023, data in cui la norma va pienamente a regime.
L’Agenzia chiarisce che, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, «è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, acquisire la certificazione Soa, per lavori di importo superiore a 516mila euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione». Se i lavori si chiudono entro il 31 dicembre, non serve avere la Soa.
A partire dal 1° luglio 2023, invece, per ottenere i bonus casa «l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione».
Ultimo chiarimento importante arriva sull’ambito applicativo. La condizione Soa, infatti, riguarda «sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal superbonus) del decreto Rilancio». Quindi, gli obblighi riguardano tutti i bonus casa.