Controlli e liti

Obiettivo della legge delega: equilibrare il trattamento delle parti

di Antonio Iorio

Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari, provinciali e regionali, favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata.Ne consegue che le sentenze tributarie favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive, e pertanto gli Uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato.

L’immediata esecutività di tali pronunce è stata introdotta con il dichiarato fine di equilibrare il trattamento delle parti in causa.

Cosa dispone la legge delega
La Legge delega ( articolo 10, comma 1 della legge 23/2014 ) ha previsto l’introduzione di “norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente”, con la specificazione di una “immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in casa, delle sentenze delle commissioni tributarie”, proprio per porre fine ad una disparità di trattamento del tutto evidente in questo settore. La previsione è stata, quindi, introdotta per rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente. Il decreto delegato, nel rispondere al criterio direttivo, ha tenuto conto delle peculiarità del giudizio tributario che vede contrapposti una parte pubblica e una privata, dove solo per quest’ultima – così come si legge nella relazione illustrativa alla norma – potrebbero esservi problemi di insolvenza.

Prima di questa riforma c’era un trattamento differenziato poiché le sentenze contenenti condanne al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle contenenti decisioni in materia catastale potevano essere poste in esecuzione soltanto dopo il loro passaggio in giudicato.

Le modifiche

La disposizione ( articolo 69 del Dlgs 546/92 ) è entrata in vigore lo scorso 1° giugno, con la conseguenza che:
1) le somme liquidate nella decisione, riferite a imposte richieste a rimborso dal contribuente;
2) le spese di lite poste a carico dell’Ufficio devono essere erogate anche se la sentenza non è definitiva e quindi nelle more del giudizio.

Anche per le sentenze che riguardano gli atti relativi alle operazioni catastali - depositate a decorrere dal 1° giugno 2016 - l’aggiornamento degli atti catastali deve essere effettuato prescindendo dal relativo passaggio in giudicato.
Per attuare tale previsione è stata infatti disposta l’abrogazione dell’articolo 69-bis del Dlgs 546/92 con effetto a decorrere da tale data. Tuttavia una disposizione transitoria aveva subordinato la concreta applicazione del nuovo istituto all’emanazione di un decreto del Mef, il quale doveva disciplinare la durata, i termini e le modalità della garanzia per i rimborsi superiori ai 10.000 euro, ove richiesta dal giudice.

La norma tuttavia, non specificava se lo slittamento della decorrenza dovesse riferirsi solo alle decisioni nelle quali era richiesta una garanzia ovvero indistintamente a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente.
Si fa riferimento in particolare
■ai rimborsi superiori ai 10mila euro per i quali il giudice non ritiene di subordinare l’esecutività alla presentazione di una garanzia
■ai rimborsi non superiori a 10mila euro, per i quali non previsto che il giudice possa subordinare l’esecutività (e quindi il pagamento in favore del contribuente) alla presentazione di una garanzia;
■alla condanna alle spese di lite della parte pubblica;
■alle variazioni catastali.

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