Adempimenti

Oic 29, il fatto sopravvenuto non consente l’iscrizione in bilancio

di Franco Roscini Vitali

In attesa che la bozza di risposta dell’Organismo italiano di contabilità sia definitiva, è opportuno rammentare alcune regole del principio contabile Oic 29, per il quale un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell’esercizio non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo.

In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio. L’Oic nella sua newsletter risponde a una richiesta di chiarimento sull’impatto che i fatti successivi possono comportare sulla rappresentazione dei valori di bilancio, concludendo che non serve un intervento interpretativo.

In particolare, era stato chiesto di chiarire se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio. L’esempio è la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio: è stato chiesto se la società oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.

L’Oic ribadisce che un fatto successivo comporta l’aggiornamento della stima del valore delle attività e passività ma non consente l’iscrizione in bilancio. Per completezza si rammenta che il principio contabile esemplifica alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che devono essere recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto dell’ informativa nella nota integrativa.

Tra i primi, per esempio, c’è la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, mentre è oggetto di sola informativa la distruzione o il danneggiamento di beni a causa di calamità avvenute nell’esercizio successivo. Inoltre, tra i fatti che sono rilevati nel bilancio in chiusura, rientrano quelli che possono incidere sulla continuità aziendale.

Per quanto riguarda le informazioni nell’integrativa, si considerano fatti di rilievo quelli che sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilitàdi fare corrette valutazioni.

Nell’illustrazione del fatto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile. Tornando al problema dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nel bilancio in chiusura, un caso diverso da quello oggetto della risposta potrebbe essere la definizione dell’ammontare di un debito relativo ad un acquisto di materie prime il cui prezzo definitivo è determinato in base all’andamento di mercato nel primo mese dell’anno successivo.

Infatti, la risposta riguarda un costo che sin dall’origine è un accantonamento (Oic 31), mentre la situazione del prezzo della materia prima riguarda un debito sin dall’origine (Oic 19). L’Oic 29, paragrafo 59 a), cita il caso della «determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio» e distingue questa situazione da quella degli accantonamenti per cause legali. In sostanza, nella prassi commerciale, le vendite con prezzo da rideterminare non sono rare: si fattura al prezzo base, poi si conguaglia. Inoltre, in questo caso, è soddisfatta la definizione di debito che, per il paragrafo 5 dell’Oic 19, si distingue dall’accantonamento per rischi ed oneri in quanto non necessita di stima.

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