Oic, scatta l'ammortamento anche per cave e discariche
Il 5 agosto 2014 l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la nuova versione dell'OIC 16 e dell'Oic 9, così aggiornando i principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali e svalutazioni per perdite di valore delle immobilizzazioni.
La nuova versione dell'Oic 16 ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.
Tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento, ad eccezione dei fabbricati civili non strumentali, costituenti una forma d'investimento per la società, e i beni la cui utilità non si esaurisce, come terreni ed opere d'arte. Tuttavia, si riconosce la possibilità di ammortamento per i terreni con un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come ad esempio le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Nei casi di ammortamento di cespiti non utilizzati per molto tempo non è consentita la sospensione, in quanto il bene risulta ugualmente esposto ad obsolescenza tecnica ed economica.
In relazione alle metodologie di ammortamento, non è ammesso il metodo a quote crescenti poiché sarebbe in contrasto con il principio cardine di prudenza. Invece, sono ritenuti legittimi i metodi a quote costanti, decrescenti e variabili in base ai volumi di produzione.
Tale revisione ha ridisegnato la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari. Infatti, si è stabilito che può operare su interessi effettivamente sostenuti per sovvenzionare la realizzazione di un bene che richiede un periodo significativo di costruzione.
Inoltre, il trattamento delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita è stato oggetto di modifica, poiché è stata riproposta la disciplina previgente alla versione posta in consultazione nel 2011. Pertanto, è prevista una classificazione separata delle immobilizzazioni materiali, ossia in un'apposita voce dell'attivo circolante. Tuttavia, tale riclassificazione può avvenire solamente se sussistono dei precisi requisiti:
- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;
- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
L'Oic 16 ha anche analizzato un tema molto discusso relativo alla successiva svalutazione di un cespite aziendale che era stato oggetto di una precedente rivalutazione. Nel caso in cui l'iscrizione del bene di valore rivalutato risulti eccedente il valore recuperabile negli esercizi successivi, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico, se non disposto diversamente dalla legge.
Si deve tener conto che è stata stralciata la parte relativa alla svalutazione per perdite durevoli, in quanto oggetto di uno specifico principio contabile: l'Oic 9.
Infatti, l'Oic 9 disciplina la svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, stabilendo un sistema semplificato per le imprese di medie e piccole dimensioni.
E' necessario effettuare una svalutazione del cespite aziendale quando il valore recuperabile dell'immobilizzazione o della sua unità generatrice di flussi di cassa è inferiore al valore contabile. Tale differenza viene così imputata nel conto economico come perdita durevole.
In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, come ad esempio l'aumento di tassi di interesse di mercato, si determina il valore recuperabile dell'immobilizzazione. Il valore recuperabile di un'attività si considera il maggiore tra il suo valore equo (l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data della valutazione) e il suo valore d'uso (il valore dei flussi finanziari previsti in futuro).
Tuttavia, per le società di piccole e medie dimensioni è previsto un approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento. In questo caso il valore recuperabile è considerato il maggiore tra il valore equo e la capacità di ammortamento dei futuri esercizi, che deve essere confrontato con il valore netto contabile iscritto in bilancio. La capacità di ammortamento consiste in una stima analitica dei flussi reddituali futuri per un arco temporale non superiore ai cinque anni. Quindi, il test di verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la previsione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.