Contabilità

Oic versus Fisco su scarti e premi di negoziazione

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di Marco Piazza

Secondo il principio Oic 20 («Titoli»), paragrafo 26, gli scarti o premi di negoziazione sono inclusi negli interessi attivi dei titoli anche quando si tratti di attività finanziarie non immobilizzate. Si tratta di una novità dell’ultima edizione dell’Oic 20. Nella precedente edizione l’assimilazione degli scarti e premi di negoziazione agli interessi era prevista solo con riferimento ai titoli immobilizzati. L’appendice non spiega i motivi di questo cambio. Certo è che le conseguenze per le società con portafogli non immobilizzati gestiti in modo dinamico sono molto rilevanti.

Scarto o premio di sottoscrizione

Per descrivere la differenza fra scarto o premio di sottoscrizione avvaliamoci di un esempio. Una società detiene un portafoglio titoli affidato in gestione a un intermediario finanziario ed esposto nell’attivo circolante del bilancio. Nel corso della gestione viene sottoscritto un titolo obbligazionario di valore nominale 100, prezzo di emissione 98, tasso 2% annuale, durata quattro anni.

La differenza fra 100 e 98 è lo scarto di sottoscrizione (o di emissione) il quale è considerato alla stregua di un interesse sia nel caso dei titoli immobilizzati sia nel caso dei titoli del circolante (Oic 20, par. 21 e 26). L’assimilazione dei premi e scarti di sottoscrizione agli interessi, con maturazione degli stessi giorno per giorno, è valida anche ai fini fiscali, come è stato chiarito dall’articolo 5 del Dl 250/1995.

Trascorso un semestre, il titolo viene venduto quando sono maturati interessi cedolari per 1 e scarti di sottoscrizione per 0,25 e quindi il prezzo secco teorico del titolo è 98 + 0,25 = 98,25, a cui va aggiunto il rateo di cedola pari a 1. Essendo cambiate le condizioni di mercato, il titolo viene venduto al prezzo secco 97,9 più il rateo di cedola di 1. Il rateo di cedola e o scarto di emissione maturati vanno contabilizzati nella voce C 16 c) del conto economico come interessi; la perdita corrispondente alla differenza fra il prezzo secco effettivo e quello teorico (0,35) è iscritta nella voce C17, fra gli oneri finanziari.

Scarto o premio di negoziazione

Supponiamo ora che la società, anziché sottoscrivere il titolo all’emissione, lo acquisti sul mercato trascorso un semestre dall’emissione del titolo, al prezzo secco di 98,6 più il rateo cedola di 1. L’Oic 20, ai par. 8 e 9 fornisce le seguenti definizioni:

il «premio di negoziazione» esprime il minor prezzo per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso;

lo «scarto di negoziazione» esprime il maggior prezzo per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.

Non viene precisato cosa si intenda per prezzo corrisposto per acquistare il titolo. Dovrebbe trattarsi del prezzo al netto del rateo cedola, ma non dello scarto di emissione (98,6). Per un precedente in questo senso, si veda Banca d’Italia, nota n. 46587 del 21 febbraio 1995 pubblicata sulla Gazzetta del 5 aprile 1995 . Vi sarà quindi uno scarto di negoziazione pari a 1,4 che – stando al par. 26 dell’Oic 20 – dovrebbe essere trattato come un interesse e quindi maturare giorno per giorno.

Se il titolo sarà ceduto dopo tre mesi, lo scarto di negoziazione maturato (0,1) sarà contabilizzato nella voce C16 c) insieme all’interesse maturato nei tre mesi (0,5). Il nuovo valore contabile secco (pari a 98,6 + 0,1 = 98,7) sarà l’importo da confrontare con il prezzo di cessione, al netto degli interessi, per quantificare gli utili o perdite da negoziazione. Se però si analizza lo scarto di negoziazione maturato, ci si rende conto che è composto dalla somma algebrica del premio di emissione maturato nei tre mesi (0,125) e della differenza fra il prezzo secco d’acquisto e quello teorico maturata nello stesso periodo, ossia lo scarto di negoziazione maturato (-0,025).

Dal punto di vista economico e anche fiscale, le differenze di negoziazione non hanno natura di interesse in quanto dipendono dalle condizioni negoziate sul mercato e non costituiscono una caratteristica intrinseca del titolo. Dal punto di vista fiscale, questa è almeno l’opinione consolidata sin dalla nota 9/3089 del 7 gennaio 1982 e dalla circolare 271/E del 21 ottobre 1997. La nota del 1982 è esplicita nell’affermare che dalla nozione di interessi, premi e altri frutti restano chiaramente esclusi quegli eventuali componenti positivi o negativi di reddito che derivino da operazioni modificative della situazione patrimoniale dell’ente possessore dei titoli.

Titoli immobilizzati

Nel caso dei titoli immobilizzati l’applicazione del metodo del costo ammortizzato riunisce in un unico aggregato le due tipologie di premi e scarti. Essi concorrono a formare il reddito per competenza mediante il processo di attualizzazione finanziaria secondo una logica che, al di là dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata, è insito anche per le differenze di negoziazione, nello stesso articolo 110, comma 1, lettera e), del Testo unico. Non si sentirebbe, quindi, l’esigenza di scorporare la componente costituita dalla differenza di sottoscrizione da quella di negoziazione se non fosse per l’incertezza sul trattamento degli scarti e premi di negoziazione ai fini dei limiti di deducibilità degli interessi passivi stabiliti dall’articolo 96 del Tuir (sui dubbi riguardo alla necessità di computare fra gli interessi passivi e attivi da considerare a fini dell’articolo 96 del Testo unico anche la finanziarizzazione di componenti di redditi che non sono tipicamente interessi; si veda, Assonime, Guida Ias-Ires, nota 69).

Titoli non immobilizzati

Nel caso dei titoli non immobilizzati – ai quali, come noto, non si applica il metodo del costo ammortizzato – non si sente francamente l’esigenza di computare gli scarti di negoziazione per maturazione insieme agli interessi. Per le attività destinate alla negoziazione, la probabilità che il titolo sia mantenuto fino alla scadenza è del tutto marginale ed è quindi molto più utile dal punto di vista informativo (e più semplice dal punto di vista contabile e fiscale) che i premi e scarti di negoziazione siano inclusi negli utili o le perdite da negoziazione al momento del realizzo e non fra gli interessi durante il periodo, spesso molto breve, di detenzione. Sarebbe quindi utile un qualche chiarimento sui motivi del nuovo orientamento Oic.

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