Controlli e liti

Ok alla riduzione delle sanzioni irrogate dopo l’adesione

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di Luca Benigni e Gianni Rota

La definizione in adesione dell’accertamento fa salva la riduzione a un terzo delle sanzioni successivamente richieste con separato atto di contestazione perché tale beneficio è escluso soltanto per le sanzioni relative all’omesso e/o tardivo versamento dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. Pertanto in caso di successiva formazione dell’atto di contestazione va riconosciuta al contribuente la facoltà di poterle subito definire in misura ridotta così da evitare di impugnare il successivo avviso di irrogazione. Così si è espressa la Ctr Lombardia nella sentenza 2095/14/2018 (presidente Izzi, relatore Schiavini).

La vicenda

L’amministrazione sulla base di un Pvc nel maggio 2013 contesta ad una srl per gli anni dal 2008 al 2011 l’omesso versamenti di ritenute d'imposta sulle royalties pagate alla società controllante olandese.

La contribuente non ha diritto ad alcun esenzione sulle royalties pagate dal 2008 al 2011 per 263mila, 125mila, 179mila e 140mila euro e deve pertanto la ritenuta d'imposta del trenta per cento rispettivamente per 79mila, 125mila, 54mila e 42mila euro. La società fa istanza di accertamento con adesione ed ottiene l'applicazione dell'aliquota del cinque per cento prevista dalla Convenzione Italia-Paesi Bassi.

Alla fine del 2013 però l’amministrazione con separato atto di contestazione rileva l’omesso/tardivo versamento delle ritenute rideterminate in base alla Convenzione Italia - Paesi Bassi chiedendo il 30 per cento del 5 per cento pari a 3.947 euro per il 2008, 1.875 per il 2009, 2.688 per il 2010 e 2.106 euro per il 2011.

Secondo la contribuente, tranne nel caso di iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, l’atto di contestazione deve sempre prevedere la definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo, vale a dire il 10 per cento del 5 per cento. E questo vale anche nel caso dell’atto di contestazione successivo all’accertamento già definito in adesione.

L’amministrazione ricorda che la sanzione per omesso o ritardato versamento di tributi, in ogni caso, non può mai essere oggetto di definizione agevolata. Non importa, dunque, che sia stato definito in adesione l’originario accertamento, sottolinea l’ufficio.

La sentenza

Mentre la Ctp rigetta il ricorso introduttivo della società, la Ctr riforma la sentenza accogliendo il ricorso in appello. Secondo i giudici, con la sola eccezione in cui le sanzioni siano state irrogate tramite le procedura della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, le sanzioni conseguenti all’avviso di accertamento riferito alle ritenute d’imposta non versate si applicano sempre nella misura ridotta pari ad un terzo del minimo.

Quando l’accertamento riguardante le ritenute d’imposta non versate viene definito in adesione e le sanzioni sono poi irrogate successivamente attraverso un distinto atto di contestazione, questo deve comunque prevedere la possibilità di definizione agevolata con il loro pagamento in misura pari ad un terzo della percentuale fissa del trenta per cento.

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