Controlli e liti

Omessa dichiarazione: l’Iva acquisti non viene computata per il reato

Per la sentenza 16491/2021 occorre rifarsi alle regole tributarie

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di Antonio Iorio

Per la determinazione dell'Iva evasa nel reato di omessa dichiarazione è irrilevante che i costi siano stati ritenuti deducibili ai fini del reddito imponibile, in quanto le regole sulla detrazione Iva, in base alle norme fiscali, sono differenti rispetto a quelle vigenti per le imposte sui redditi A fornire questa interpretazione è la Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 16491 depositata il 30 aprile.

L'amministratore di una Srl era condannato nei due gradi di giudizio per omessa presentazione della dichiarazione Iva avendo evaso, secondo l'ipotesi accusatoria, somme superiori ai 50mia euro.

Nel ricorso per Cassazione era, tra altro, eccepito che per il medesimo reato - ma relativo alle imposte sui redditi - un altro tribunale aveva assolto l'imprenditore. Nella condanna la Corte di appello non avrebbe, pertanto, considerato la documentazione contabile prodotta che aveva invece portato all'assoluzione nell'altro procedimento.

La Corte ha respinto il ricorso rilevando , innanzitutto, l'omessa individuazione dei costi sostenuti dall'impresa e non considerati dai giudici di merito. Secondo la sentenza era stato soltanto rilevato che emergevano dal bilancio e dalla sentenza di assoluzione.

In ogni caso, rileva la Corte, occorre tener distinto il regime di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi rispetto a quello di detrazione dell'Iva. Ciò in quanto la detrazione Iva è subordinata al rigoroso rispetto di regole tributarie formali, temporali e sostanziali la cui inosservanza non consente di scomputare l'Iva assolta sugli acquisti.

Il rinvio della sentenza alle regole tributarie lascia perplessi. A situazioni contrapposte, quando cioè il contribuente invoca ai fini penali tributari l'applicazione delle regole fiscali, viene in genere obiettato che il giudice penale è autonomo nella quantificazione dell'imposta evasa potendo giungere a conclusioni differenti rispetto al risultato emergente dall'applicazione delle regole fiscali cui deve attenersi invece il giudice tributario.

Inoltre, ai fini penali, l'articolo 1, lettera f) del Dlgs 74/2000 definisce puntualmente il concetto di imposta evasa riferendosi, per l'omessa dichiarazione, all'intera imposta dovuta, al netto, tra l'altro, delle somme versate dal contribuente o da terzi comunque in pagamento dell’imposta. In sostanza, se l'Iva sugli acquisti è stata versata al fornitore che, a sua volta, l'ha corrisposta all'erario, appare eccessivo ignorarla nella quantificazione dell'imposta evasa. La sanzione penale dovrebbe colpire l'evasione secondo la ricostruzione del giudice penale sulla base della normativa penale, anche non considerando le regole tributarie. In difetto si rischia di subordinare la decisione penale alla ricostruzione fiscale che segue altri principi, con buona pace dell'autonomia dei due procedimenti e del principio dell'autonomia del giudice penale nella determinazione del tributo evaso.

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