Omesse ritenute, il dipendente non è solidalmente responsabile
Se il sostituto di imposta non versa le ritenute operate, il sostituito non è responsabile in solido, in quanto tale forma di responsabilità è espressamente condizionata, non solo all’omesso versamento, ma anche all’omessa effettuazione delle ritenute. A fornire questo principio sono le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 10378 depositata ieri ( clicca qui per consultarla ).
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale per la riscossione di somme che il suo sostituto di imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute.
Sia la Ctp che la Ctr confermavano l’illegittimità della pretesa erariale. In particolare, i giudici di appello riconoscevano al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute di acconto effettuate dal sostituto, non potendosi applicare l’articolo 35 del Dpr 600/73 in virtù del quale la solidarietà del sostituito scatta solamente in ipotesi di omissione sia della ritenuta sia del relativo versamento. Nella specie, infatti, le ritenute erano state operate ma non versate. L’agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione evidenziando che il solo fatto di aver ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta di acconto non liberava il percettore (sostituito) da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento delle stesse.
La sezione tributaria della Cassazione, ritenendo che al suo interno fosse insorto un contrasto sulla sussistenza della solidarietà in questione, rimetteva la controversia al primo presidente il quale assegnava il ricorso alle Sezioni Unite. I giudici innanzitutto hanno rilevato che, in genere, è stata sempre affermata l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito anche in ipotesi, come nella specie, in cui il primo, pur avendo operato la ritenuta (pagando il netto) non l’ha poi versata. Ciò sul presupposto dell’unicità dell’obbligazione del versamento dell’acconto sia per il sostituto sia per il sostituito con conseguente obbligo solidale, sin dall’origine, di entrambi i soggetti.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite questa interpretazione non è corretta, in quanto il dovere di versamento della ritenuta di acconto costituisce una obbligazione autonoma rispetto all’imposta che la legge ha posto a carico del sostituto in base all’articolo 23 del Dpr 600/73. A fronte di questo adempimento, corrisponde l’obbligo di rivalsa previsto dall’articolo 64 del medesimo Dpr 600/73.
Questa conclusione, evidenzia la sentenza, è peraltro coerente con l’articolo 35 del Dpr 602/73, che prevede una speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto di imposta, in caso di inadempimento del sostituto, ma espressamente condizionata all’omessa effettuazione delle medesime ritenute. Coerentemente, poi, l’ordinamento riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute subite.
Sarebbe del tutto contraddittorio, secondo le Sezioni Unite, da un lato il riconoscimento dello scomputo e, dall’altro, l’assoggettamento dello stesso sostituito, in via solidale, alla riscossione delle somme scomputate. Da qui l’enunciazione del principio in base al quale se il sostituto omette di versare le somme, per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto al pagamento in solido, in quanto la responsabilità solidale è espressamente condizionata all’omessa effettuazione delle ritenute stesse.
Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 10378/2019