Omessi versamenti, niente multe solo se c’è la forza maggiore
È legittima la sanzione amministrativa sugli omessi versamenti causati da crisi di liquidità se non si dimostra che l’imprenditore ha adottato ogni misura per evitare la violazione. Solo l’evento imprevedibile costituisce causa di forza maggiore cui potrebbe discendere la non sanzionabilità. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 22153 depositata ieri.
Ecco la vicenda. Una società impugnava una cartella di pagamento con la quale erano pretese imposte per omessi versamenti e crediti indebitamente compensati. La contribuente tra le diverse eccezioni, rilevava, in ogni caso, l’inapplicabilità di interessi e sanzioni poiché gli omessi versamenti erano dipesi dalla sopravvenuta crisi finanziaria con conseguente totale assenza di colpa. Entrambi i giudici di merito accoglievano sul punto la tesi della società. L’agenzia delle Entrate ricorreva così in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata interpretazione del concetto di causa di forza maggiore dinanzi alla quale è possibile la disapplicazione delle sanzioni.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso. Innanzitutto la Corte ha rilevato che il collegio di appello aveva identificato la ragione del mancato pagamento nella temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico. Tuttavia, il concetto di forza maggiore richiamato dall’articolo 6 del decreto legislativo 472/97 ed elaborato dalla Corte di giustizia, è differente.
In particolare, il comma 5 dell’articolo 6 del decreto prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Con la sentenza della Corte Ue C-314/06 è stato precisato che in materia tributaria, la forza maggiore si identifica con la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Non si tratta, però, dell’impossibilità assoluta, poiché va intesa come circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Ne consegue che la causa di forza maggiore è il fatto che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto ed è per tale ragione che costituisce un’esimente al compimento di una violazione.
Nella specie, la Ctr non aveva esaminato gli elementi soggettivi e oggettivi caratterizzanti l’imprevedibilità e irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e se erano state adottate idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.
La decisione è particolarmente importante poiché chiarisce il concetto di causa di forza maggiore in ambito tributario, in linea peraltro con quanto giù deciso dalle Sezioni unite penali (SSUU n. 37424/2013). Da segnalare, tra le pronunce di merito in materia, la Ctp di Roma (n. 2021/16/17) che ha disapplicato le sanzioni per omessi versamenti per l’assenza di liquidità causata dal mancato pagamento da parte di pubbliche amministrazioni.
Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza 22153 del 22 settembre 2017