Omessi versamenti senza cumulo giuridico
Niente cumulo giuridico per le sanzioni sugli omessi versamenti: si tratta, infatti, di una norma sanzionatoria specifica che non prevede alcuna riduzione nella sua applicazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27068 depositata ieri, sembra fare un passo indietro sfavorevole al contribuente, rettificando così una pronuncia del 2016.
Una società impugnava una cartella di pagamento per sanzioni ed interessi derivanti da tardivi versamenti Iva.
Tra i diversi motivi di ricorso, la contribuente rilevava una carente motivazione della pretesa e, in ogni caso, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione anche alla luce del fatto che non era stato applicato l’istituto del cumulo giuridico.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva riformata in appello.
La Ctr, però, non si pronunciava sull’applicazione del cumulo giuridico per gli omessi o tardivi versamenti, limitandosi a rilevare la correttezza delle sanzioni applicate nella specie.
La società ricorreva così in Cassazione lamentando anche un’omessa pronuncia sull’eccezione del cumulo.
I giudici di legittimità, pur ritenendo il rilievo inammissibile, hanno fornito un importante chiarimento sull’applicazione dell’istituto nella specie.
La Suprema Corte ha affermato che per tali violazioni non è previsto che la sanzione sia determinata considerando la continuazione (il cd cumulo giuridico).
Sul punto è stato precisato che l’istituto, così come disciplinato dall’art. 12 co. 2, concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo.
Il ritardo o l’omissione del pagamento è, invece, una violazione che attiene all’imposta già liquidata contenuta nella dichiarazione presentata dal contribuente, per la quale la norma disciplina un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (negli stessi termini sent. Nr. 1540/2017).
Va segnalato che con la sentenza n. 21570/2016, la Cassazione era giunta a conclusioni differenti. Era stato affermato che il cumulo giuridico è applicabile anche alle cartelle di pagamento per gli omessi versamenti, poiché la norma non esclude espressamente l’applicazione del beneficio.
Effettivamente, infatti, non sembrerebbe esistere nell’ordinamento una espressa esclusione per l’applicazione di tale istituto anche all’ipotesi di omessi o tardivi versamenti.
Tuttavia, alla luce del contrasto interpretativo della giurisprudenza di legittimità e della rilevanza della questione, sarebbe auspicabile l’intervento delle sezioni unite.