Omesso versamento non punibile solo se vicino alla soglia
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di omesso versamento di ritenute e in generale negli illeciti omissivi collegati a soglie scatta soltanto se l’inadempimento è molto vicino alla soglia stessa. A confermare l’interessante principio è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 38810 depositata ieri.
Il rappresentante legale di una società, veniva condannato nei due gradi di giudizio per omesso versamento di ritenute di acconto operate e dichiarate per circa 293mila euro. La società aveva anche avviato una rateazione per il pagamento delle imposte che tuttavia non veniva conclusa a causa del successivo fallimento. In particolare residuava una somma di circa 65mila euro.
Nel ricorso per cassazione la difesa richiedeva, tra l’altro, l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale per particolare tenuità del fatto. In base a tale norma, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Si ricorda a questo proposito che spetta al giudice valutare caso per caso, secondo i criteri individuati dall’articolo 133 del Codice penale (ad esempio, intensità del dolo e grado della colpa; gravità del danno ecc.) l’esclusione della punibilità in questione.
L’applicazione dell’istituto non è un verdetto di assoluzione, ma al contrario accerta in maniera definitiva che il reato è stato commesso e proprio dalla persona dichiarata non punibile. Nella specie la Suprema Corte a prescindere dalla legittimità della richiesta difensiva di applicazione della non punibilità solo nel ricorso per cassazione, ha ritenuto non sussistenti i requisiti. Secondo i giudici, infatti, la causa di esclusione della punibilità in argomento è applicabile solo a una omissione «vicinissima» alla soglia di punibilità.
Pur non fornendo criteri numerici nella specie, a fronte della vigente soglia penale prevista nell’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 di 150mila euro, l’omesso versamento era pari a circa 293mila euro e al momento del fallimento della società residuava il pagamento di poco più di 65mila euro.
Nonostante la pronuncia possa apparire rigorosa occorre segnalare tuttavia che nei reati, come quelli tributari, collegati al superamento di una soglia di imposta evasa, l’applicazione di questo istituto è discussa. Infatti, individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto, verrebbe in concreto a innalzarsi la soglia penale prevista per legge. Si pensi ad esempio se il giudice di legittimità dovesse ritenere di particolare tenuità importi non superiori al 10 per cento della soglia prevista: si verificherebbe che molti reati tributari avrebbero di fatto un innalzamento del 10 per cento dell’importo di rilevanza penale.
Cassazione, sentenza 38810/2018