Controlli e liti

Omesso versamento con termini sospesi

di Patrizia Maciocchi

Le norme sulla sospensione dei termini di pagamento in favore delle vittime dell’usura, si applicano anche al reato di omesso versamento dei contributi. La Cassazione (sentenza 22286) accoglie il ricorso dell’amministratore di una casa editrice, contro la condanna per il mancato versamento all’Inps delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti.

Sia in primo grado sia in appello il ricorrente aveva invocato, invano, l’applicazione dell’articolo 20 della legge 44/1999 che riguarda la sospensione dei termini che ricadono entro un anno dalla richiesta estorsiva subìta.

Secondo il Tribunale però i contributi non versati non potevano rientrare nella sospensione, a causa della natura appropriativa della violazione.

Il ricorrente aveva fatto ricorso in Appello certo di possedere i requisiti per accedere al trattamento di favore. L’editore aveva, infatti, denunciato i fatti estorsivi , presentato richiesta al Fondo e ottenuto il parere favorevole del prefetto sulla sospensione. Circostanze che gli davano diritto a “congelare” i crediti che ricadevano entro i 12 mesi dall’evento lesivo . Ma anche la Corte d’Appello aveva escluso il beneficio. La Cassazione ricorda invece che l’articolo 20 (comma 7 ter) considera attiva la sospensione, oltre che per i debiti verso l’erario, anche per quelli verso gli enti previdenziali. Nel concetto di debiti verso l’Inps deve essere compreso anche l’omesso versamento dei contributi, rilevante per il reato previsto dal Dl 463/1983 (articolo 2 comma 1-bis ). La legge, infatti, non distingue alcun debito nei confronti degli enti di previdenza, qualunque sia la causa che l’ha generato. I giudici di merito hanno arbitrariamente dato un peso alla natura “appropriativa” di un’omissione della quale il ricorrente non doveva rispondere.

La sentenza n. 22286/2017 della Cassazione

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