Controlli e liti

Onere della prova sul contribuente

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di Rosanna Acierno

A fronte di una condotta contestata come antieconomica dall’Ufficio, corrisponde un ribaltamento dell’ onere della prova sul contribuente , che è tenuto pertanto a spiegare le ragioni delle proprie scelte.

Ciò premesso, la difesa, sia in sede precontenziosa che in giudizio, va approntata in maniera diversa a seconda del tipo di contestazione.

In particolare, laddove si contesti una gestione aziendale antieconomica sospetta, dovuta alla persistenza pluriennale di perdite o di scarsi redditi imponibili, nonostante, ad esempio, una crescita dei volumi di vendita, la società accertata dovrà innanzitutto illustrare le ragioni che hanno portato a utili contenuti o alle perdite, anche attraverso un’analisi dell’andamento economico delle imprese dello stesso settore e degli utili da queste conseguiti.

Inoltre, ove possibile, si può provare a dimostrare che i risultati contestati rappresentano la normale conseguenza di cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e in pubblicità, che hanno consentito alla società di conseguire elevati redditi soltanto negli anni successivi a quelli di accertamento.

In caso, invece, di accertamenti basati sulla contestazione dei mancati guadagni e, dunque, dell’antieconomicità delle operazioni di acquisto di merce ad un prezzo superiore a quello della successiva rivendita (come, nel caso, ad esempio di accertamenti svolti nei confronti di soggetti operanti nel settore del commercio, dell’abbigliamento o delle autovetture), occorrerà innanzitutto provare la congruità del prezzo di vendita in blocco praticato rispetto a quelli praticati da altri operatori del settore.

Inoltre, per i rivenditori di capi di abbigliamento che cedono la merce agli stocchisti, sarà invece opportuno dimostrare di aver praticato regolarmente vendite di fine stagione (cosiddetti saldi) e che, solo a seguito di essi, i capi di abbigliamento invenduti e “fuori moda” sono stati ceduti sottocosto in stock. Per i rivenditori di auto (che magari acquistano dal cliente l’auto usata a prezzi superiori rispetto a quelli di rivendita), invece, sarà opportuno evidenziare che la supervalutazione dei veicoli usati ceduti in permuta dagli acquirenti dei nuovi veicoli è finalizzata proprio ad incentivare le vendite relative alle nuove autovetture ed è alternativa a quella dello sconto sul prezzo di acquisto, che avrebbe fornito identico risultato economico finale.

In caso poi di rettifiche basate sull’antieconomicità dei costi sostenuti, ad esempio, per l’esternalizzazione di parte della propria attività, oltre a dimostrarne l’effettiva esecuzione e il pagamento del costo relativo attraverso mezzi tracciabili, occorrerà dimostrare la congruità del costo sostenuto attraverso la verifica delle tariffe ordinariamente applicate sul mercato per le prestazioni contestate.

Inoltre, occorrerà far rilevare che la decisione di esternalizzare parte della propria attività è dettata dalla volontà di non costituire e gestire una propria struttura organizzativa volta allo svolgimento di quei servizi, consentendo al professionista accertato di concentrarsi sulla propria attività e di conseguire compensi più elevati.

Sul fronte dell’imposta sul valore aggiunto, infine, in tutti i casi è opportuno far valere quanto statuito dalla Corte Suprema, secondo cui l’amministrazione finanziaria non può rettificare l’imposta sulla base dell’asserita antieconomicità, a meno che non si tratti di operazioni inesistenti o di sovrafatturazioni.

Ciò perché la regola sull’antieconomicità è propria dell’imposizione diretta e per estenderla all’Iva occorre osservare tutti i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia europea che, in via generale, non consentono alcuna limitazione al diritto di detrazione (si veda a questo proposito l’ordinanza n.10041/2014 della Corte di cassazione).

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