Adempimenti

Onlus e volontariato, agevolazioni già nel 2018

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di Angelo Busani

La materia delle imposte indirette (diverse dall’Iva) applicabili nell’ambito degli enti del Terzo settore (Ets) è illustrata in uno studio (n. 72-2018/T), appena pubblicato dal Consiglio nazionale del notariato, assai utile per fare il punto della situazione nell’intricata normativa, non solo fiscale.

C’è anzitutto da osservare che la disciplina delle imposte indirette applicabile agli Ets (l’articolo 82 Dlgs 117/2017, il Codice del Terzo settore, Cts) è operativa per Odv, Aps e Onlus iscritti nei rispettivi registri anche prima dell’entrata in vigore il Registro del Terzo settore (Rts), nel quale gli Ets dovranno iscriversi. Per l’operatività del registro, la legge concede 18 mesi (cioè, entro il 3 febbraio 2019) dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Dlgs 117/2017.

Va precisato che anche le agevolazioni concernenti operazioni di fusione e scissione, acquisti di immobili destinati all’attività istituzionale e acquisti a titolo gratuito, sono applicabili dal 1° gennaio 2018 a Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che siano iscritte nei relativi registri (secondo lo studio non occorre, per consolidare queste agevolazioni, che Onlus, Odv e Aps ottengano l’iscrizione nell’Rts).

Quandola normativa in materia avrà pieno vigore anche per gli Ets di nuova costituzione non iscritti nei Registri di Onlus , organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, il panorama agevolativo consisterà nei seguenti vantaggi (applicabili a tutti gli Ets, comprese le coop sociali ed escluse le altre imprese sociali organizzate in forma societaria):

• all’atto costitutivo e al relativo apporto di patrimonio all’Ets, si renderà applicabile l’imposta di registro in misura fissa;

• pure l’apporto di patrimonio (mobiliare e immobiliare) a favore di un Ets già costituito beneficerà dell’imposta di registro in misura fissa;

• l’importo fisso dell’imposta di registro è disposto altresì per gli atti di modifica statutaria e per operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Quanto agli acquisti di immobili (la normativa in questione si applica a tutti gli Ets e, quindi, anche alle imprese sociali che hanno forma societaria):

• quelli a titolo oneroso beneficiano delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ma a condizione che si tratti di immobili destinati all’utilizzo diretto dell’Ets;

• quelli a titolo gratuito (eredità, legati, donazioni) beneficiano dell’esenzione da imposta di successione e donazione (per lo studio, in questo caso non occorre la destinazione all’utilizzo diretto dell’Ets, ma può trattarsi anche di beni tenuti a disposizione o messi a reddito).

Infine, con riguardo agli atti di modifica statutaria che gli enti non profit attualmente esistenti devono porre in essere per confezionare statuti in linea con la normativa, al fine di ottenere l’iscrizione all’Rts, ne è disposta l’esenzione da imposta di registro (restando fermo tuttavia l’obbligo della loro registrazione). Per beneficiare di questa esenzione occorre provvedere alle occorrenti modifiche statutarie entro il diciottesimo mese (e cioè entro il 3 febbraio 2019) dall’entrata in vigore del Cts.

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