Adempimenti

Onlus, trasferimenti gratuiti senza imposte di successione

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di Gabriele Sepio

Devoluzione del patrimonio alle Onlus in esenzione dalle imposte di successione, donazione e ipocatastali. È quanto emerge dalla r isposta a interpello n. 252 pubblicata ieri, con la quale l’agenzia delle Entrate affronta la tematica dei trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti dotati della qualifica di Onlus, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del Terzo settore.

La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda una fondazione dichiarata estinta, la quale intende devolvere il proprio patrimonio a un’associazione Onlus a essa collegata. In particolare, si chiede di sapere se, per tale trasferimento, possa già trovare applicazione il regime agevolato di cui all’articolo 82, comma 2, del Dlgs 117/2017, che prevede l’esenzione dai tributi successori e ipocatastali per gli acquisti a titolo gratuito degli enti del Terzo settore.

La risposta dell’agenzia delle Entrate è positiva e si fonda su un’interpretazione letterale del dato normativo. Il decreto legislativo 117/2017 prevede tempistiche differenziate per l’efficacia delle nuove disposizioni fiscali. Alcune (come quelle in materia di imposte dirette), sono sottoposte all’autorizzazione della Commissione europea ed entreranno in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a detta autorizzazione nonché alla messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017). Altre, invece, sono già applicabili dal 1° gennaio 2018, ma, in attesa dell’operatività del Registro, potranno essere fruite solo da Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri (articolo 104, comma 1, del Dlgs 117/2017).

L’articolo 82 del Dlgs 117/2017 rientra proprio in questo secondo filone, per cui tutti i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di Onlus, Odv e Aps possono già beneficiare dell’esenzione dalle imposte di successione e donazione e da quelle ipocatastali, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tra questi, anche i trasferimenti a seguito di scioglimento e liquidazione di un ente, come il caso oggetto di interpello.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 252/2019

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