Controlli e liti

Operatori al riparo con pace fiscale e rateizzazioni

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di Rosanna Acierno

Anche nel caso di violazioni di pagamento di imposte contestate in atti impositivi (impugnati o non) o, ancora, la cui contestazione sia stata ritenuta legittima da sentenze non definitive, l’eventuale esclusione può essere evitata attraverso il pagamento integrale o della prima delle somme dovute, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, anche a seguito di istituti deflattivi del contenzioso o mediante la pace fiscale.

Come precisato dalla Cassazione, poi, anche il pagamento a rate delle somme dovute è idoneo ad evitare l’esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, purché esso sia stato accordato prima della data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Se i termini di impugnazione sono pendenti, l’operatore dovrà valutare la convenienza a definire la pretesa mediante istituti, come l’acquiescenza o, nei soli casi di accertamenti relativi a imposte sui redditi, Iva e imposte d’atto, mediante accertamento con adesione. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, l’operatore può optare per l’acquiescenza, rinunciando all’impugnazione. In questo caso, l’acquiescenza si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni, integrale o della prima rata delle maggiori imposte accertate unitamente agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con le sanzioni ridotte a 1/3 dell’irrogato. Nel caso in cui si optasse per l’accertamento con adesione, invece, ove ce ne fossero i presupposti, l’ufficio potrà rideterminare la pretesa e le sanzioni che, in caso di perfezionamento, saranno ridotte ad 1/3 del minimo. L’adesione si perfeziona con il versamento delle somme pattuite o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo che deve avvenire entro il termine di 150 giorni dalla notifica.

Qualora l’atto impositivo sia stato impugnato entro il 24 ottobre 2018 e la controversia sia ancora pendente, si potrebbe valutare la definizione delle liti pendenti, attraverso il pagamento in percentuale delle imposte originariamente accertate, a seconda dell’eventuale vittoria nell’ultimo grado di giudizio e la presentazione dell’istanza entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui la controversia non rientri nella definizione agevolata e sia ancora pendente, l’operatore dovrà valutare la convenienza a definirla mediante conciliazione, con rideterminazione della pretesa erariale e riduzione delle sanzioni al 40% del minimo se la lite pende in primo grado o al 50% del minimo se pende dinanzi alla Ctr. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo o con la formazione del processo verbale di conciliazione e il versamento degli importi o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

In caso di avvisi bonari, l’operatore, entro 30 giorni, può definirli presentando apposita istanza di dilazione, beneficiando della riduzione delle sanzioni in misura pari al 10 o al 20 per cento. Qualora tali atti non siano stati in precedenza definiti e siano stati già iscritti a ruolo, si potrà chiedere una dilazione a Riscossione oppure presentare un’istanza di Rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 laddove i relativi carichi siano stati affidati all’agente entro il 31 dicembre 2017.

Le somme dovute in base alle definizioni agevolate o agli istituti deflattivi del contenzioso possono essere versate anche in maniera dilazionata. Fatta eccezione per la definizione delle liti pendenti, in tutti gli altri casi le somme dovute a seguito degli istituti deflattivi del contenzioso possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la Pa.

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