Controlli e liti

Operazione inesistente e contratto nullo: indeducibilità dei costi

Sotto la lente dei giudici di Cassazione il caso dell’illecita somministrazione di personale mascherata

di Laura Ambrosi

L’operazione giuridicamente inesistente se maschera un contratto nullo, comporta l’indeducibilità del costo perché privo dei requisiti di certezza e determinatezza. A fornire questo rigoroso principio è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 45114 depositata il 28 novembre 2022.

La vicenda trae origine dalla contestazione a carico del legale rappresentante di una società del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l’accusa, la contribuente aveva dedotto il costo derivante da un contratto di appalto che in realtà mascherava una illecita somministrazione di personale.

Entrambi i giudici territoriali confermavano la responsabilità dell’amministratore, che ricorreva in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma. Infatti, pur considerando il contratto di appalto la società non aveva detratto Iva, in quanto era stata applicato il regime del reverse charge ed il costo, essendo sostenuto, era deducibile.

La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle relative al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.

I giudici di legittimità hanno precisato che oggetto della sanzione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Il documento fiscale deve contenere una rappresentazione veritiera degli aspetti fiscalmente rilevanti, con la conseguenza che l’inesistenza giuridica si verifica quando la divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi la natura della prestazione.

Le fatture relative a un contratto di appalto volto a mascherare un’illecita somministrazione di manodopera sono relative a un negozio giuridico differente rispetto a quello intercorso tra le parti ed hanno significative conseguenze fiscali. Nella specie, il contratto di somministrazione di manodopera schermato da appalto consente illegittimamente la detraibilità dell’Iva e dei relativi costi ai fini Irap.

Secondo la Cassazione, poi, dalla nullità del contratto consegue anche la mancanza di certezza e di determinatezza dei costi e quindi l’indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

La decisione, pur indirettamente, pare confermare il principio secondo il quale, ai fini della rilevanza penale l’inesistenza giuridica della fattura presuppone un differente trattamento fiscale della tipologia contrattuale mascherata.

D’altra parte, infatti, la nozione di documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo 74/2000) impone comunque il fine di evadere le imposte, con la conseguenza che una difformità giuridica dalla quale non derivino differenze fiscali, dovrebbe risultare anche non punibile.

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