Operazioni esenti o inesistenti
Se si applica il reverse charge (assolvendo l’Iva) per un’operazione esente, non imponibile o comunque non soggetta a Iva, non c’è sanzione. Se è l’ufficio ad accorgersi dell’errore, l’organo accertatore neutralizza il debito e il credito. Lo stesso avviene quando si applica il reverse per un’operazione inesistente (scatta però la sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, con il minimo di mille euro). Se, a causa dell’errore, non è stata detratta l’imposta, la si può recuperare con nota di variazione in diminuzione o con il «rimborso anomalo» ex articolo 21, Dlgs 546/1992, anche se la circolare non precisa in che tempi.
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