Operazioni fiscali cross border anomale da comunicare
Il Dipartimento delle Finanze ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2018/822/UE del 25 maggio 2018 (cd. DAC6), riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri (direttiva sulle mandatory disclosure rules - MDR).
Si tratta di un'iniziativa di tax transparency che nasce nell’ambito dei lavori condotti dall’OECD sul progetto BEPS: la disclosure obbligatoria degli schemi di tax planning cross-border, infatti, era raccomandata dall’Azione 12 del BEPS. Di recente, a marzo 2018, l’OECD è tornata sull’argomento in un rapporto ((Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures) che richiede la disclosure degli schemi di pianificazione fiscale posti in essere per aggirare gli obblighi di trasparenza e comunicazione previsti dal Common Reporting Standard.
Regole che prevedono la dichiarazione di questi meccanismi all’Amministrazione finanziaria sono già presenti in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Portogallo e Irlanda. La novità della Direttiva consiste quindi nello scambio di queste informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei Paesi Membri.
Secondo lo schema di decreto, all’Agenzia delle Entrate dovranno essere comunicati (per divenire poi oggetto dello scambio automatico), a partire dal 1° luglio 2020, gli schemi di pianificazione fiscale cross-border (cd. meccanismi transfrontalieri) in cui, ad esempio, almeno uno dei partecipanti non risieda in Italia oppure abbia una doppia residenza (in Italia e in un’altra giurisdizione), o che possa alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo. L’obbligo di comunicazione scatterà solo per gli schemi che contengano un “elemento distintivo”, cioè uno degli indici di rischio di elusione o evasione fiscale previsto sulla base dell’Allegato IV della direttiva (indici che dovranno essere individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze); si tratta, più specificamente, di caratteristiche, generiche o specifiche, degli schemi che comportino, in via principale, un vantaggio fiscale o che siano collegati ad operazioni transfrontaliere, riguardino lo scambio automatico di informazioni o l’individuazione del beneficial owner, o siano relativi al transfer pricing. Si tratta in pratica di una specie di “segnalazione di operazioni o schema fiscalmente sospetta”.
Ma chi sono i soggetti tenuti alla comunicazione? In sostanza tutti gli intermediari coinvolti nel meccanismo transfrontaliero (ad esempio perché ne gestiscono l’attuazione) o svolgono, direttamente o indirettamente, un’attività di assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero, purché, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo abbia caratteristiche tali da essere comunicato.
L’obbligo scatta solo se questi soggetti sono fiscalmente residenti in Italia o qui abbiano una stabile organizzazione tramite cui forniscono i servizi riguardanti il meccanismo transfrontaliero. Tra gli intermediari rientrano, per esplicita previsione normativa, le istituzioni finanziarie italiane già tenute alle comunicazioni previste dalla direttiva 2014/107/Ue che ha introdotto nell’UE gli obblighi previsti dal Common Reporting Standard (banche, BancoPosta, SIM, SGR, compagnie di assicurazione, società fiduciarie, ecc.) ed i professionisti. Se più intermediari sono coinvolti nello schema, l’obbligo di comunicazione spetta a tutti, tranne che provi che la comunicazione sia stata effettuata da almeno uno dei soggetti coinvolti. Infine, l’obbligo di comunicazione spetta al contribuente che utilizza lo schema se non è intervenuto nessun intermediario o se non ha una dichiarazione dell’intermediario che provi che la comunicazione è stata effettuata da quest’ultimo. Tra i casi di esonero dalla comunicazione spicca l’esimente connessa alla possibilità che dalle informazioni trasmesse possa emergere una responsabilità penale di chi comunica, sia esso un intermediario o un contribuente.
La comunicazione è piuttosto dettagliata e deve contenere diverse informazioni: non solo i dati relativi a intermediari e contribuenti, ma anche la descrizione del meccanismo, la data di attuazione e il valore dello stesso, oltre che le giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo.
La comunicazione deve essere tempestiva, cioè avvenire entro trenta giorni dall’attuazione del meccanismo o da quando si è fornita la consulenza.
Anche se il decreto si applica dal 1° luglio 2020, gli intermediari e i contribuenti già oggi debbono raccogliere le informazioni: infatti, anche gli schemi attuati tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020 andranno comunicati entro il 31 agosto 2020. Si tratta di una previsione che comporta difficoltà applicative non di poco conto, soprattutto per la mancanza delle disposizioni necessarie per individuare gli elementi distintivi degli schemi da comunicare.
La mancata comunicazione comporta sia sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo non è stato ancora definito, sia sanzioni accessorie, quali la sospensione dall’esercizio delle attività professionali, ovvero l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore. La mancata definizione delle sanzioni potrebbe rispondere anche all’esigenza di evitare una penalizzazione degli intermediari italiani rispetto a quelli operanti in altri Paesi dell’UE: una marcata differenza nella sanzioni, infatti, potrebbe portare a fenomeni di arbitraggio regolamentare, con vantaggi per chi esercita la professione in altre giurisdizioni.
Bozza Dlgs di recepimento del Dac 6 ora in consultazione
Le direttive sulla cooperazione amministrativa da Dac 1 a Dac6