Controlli e liti

Operazioni fiscali sospette, nuovo fronte degli intermediari

Dac 6, scaduti i termini per il parere delle Commissioni parlamentari

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di Valerio Vallefuoco

È scaduto l’11 marzo scorso, in piena emergenza Covid-19, il termine per le Commissioni parlamentari per esprimere il parere sulla Schema di decreto legislativo che recepisce anche in Italia la direttiva europea che amplia l’ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali introducendo delle vere e proprie comunicazioni di operazioni sospette in ambito tributario (le Sos fiscali). Siamo nell’ambito di quella che viene chiamata la direttiva Dac 6 (directive on administrative co-operation 2018/822/Ue), del 25 maggio 2018, che modifica la direttiva 2011/16/Ue relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica), ovvero il più recente intervento nella regolamentazione europea in materia di compliance fiscale. Il termine di recepimento della Dac 6 concesso agli Stati è ormai ampiamente scaduto il 31 dicembre 2019.

Con il recepimento anche in Italia verranno applicate le disposizioni sulla comunicazione obbligatoria di informazioni alle competenti autorità nazionali sui sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi un elemento transfrontaliero (“meccanismi”) da parte di intermediari ossia tutti quei soggetti che comunque siano coinvolti nell’elaborazione, nella commercializzazione, nell’organizzazione o nella gestione dell’attuazione di tali meccanismi.

Tra gli intermediari soggetti agli obblighi di trasparenza vengono individuate: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Sim, Sgr, assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

Verranno considerati intermediari anche i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, per esempio commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

Tutti gli intermediari saranno obbligati a comunicare alla nostra amministrazione finanziaria, entro trenta giorni dalla conoscenza, una serie di informazioni tra cui: l’identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati dei quali devono essere comunicati il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza a fini fiscali, il codice fiscale, i soggetti che costituiscono imprese associate dei contribuenti; gli elementi distintivi la cui presenza rende il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione; un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero; la data di avvio dell’attuazione; le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione; il valore del maccanismo transfrontaliero; l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle altre giurisdizioni potenzialmente interessate; l’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui è riconducibile tale soggetto. La nuova normativa ha efficacia retroattiva. Infatti, gli intermediari ed i contribuenti ed i professionisti obbligati alla comunicazione delle operazioni fiscali sospette dovranno trasmettere all’agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2020, tutte le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri implementati tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.

Dal punto di vista sanzionatorio: per la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal decreto di recepimento è prevista una sanzione da 2mila a 21mila. Tale sanzione, qualora la comunicazione sia omessa, è aumentata del 50%, mentre nel caso di comunicazione incompleta o inesatta è ridotta del 50 per cento. Considerati gli obblighi di comunicazione anche retroattiva, si dovrebbe valutare attentamente il concreto rischio della applicabilità delle sanzioni per la mancata comunicazione delle operazioni già effettuate nel corso del 2018 e 2019. Tenuto conto dell’eccezionalità del momento e dei particolari sforzi che sono richiesti agli intermediari per aiutare le imprese a far fronte alla crisi economica, anche nel caso di recepimento della direttiva per evitare la procedura di infrazione europea, andrebbe valutato un rinvio degli adempimenti previsti per la prossima estate.

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