Operazioni interne a prezzi di mercato
Tutte le operazioni interne devono essere valutate al valore di mercato, anche quelle realizzate nei cinque precedenti esercizi. Lo chiarisce il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 agosto scorso, che si sofferma sul trattamento delle operazioni intercorse tra le stabili organizzazioni (o branch) e il gruppo a cui appartiene l’impresa madre. Ma andiamo con ordine.
Ai fini reddituali, la branch è un’entità indipendente e il risultato di periodo deve emergere da un rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo le regole che si applicherebbero a un soggetto simile, ma residente (articolo 152 del Tuir, Dpr 917/1986). Nella redazione del prospetto, le operazioni interne tra la branch esente e la casa madre (o le altre stabili organizzazioni) devono essere valutate secondo l’articolo 110, comma 7, del Tuir e quindi alle condizioni e ai prezzi praticabili tra soggetti indipendenti e in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (comma modificato dal decreto legge 50/2017); pertanto nel rendiconto dovranno essere operate le variazioni in aumento e in diminuzione.
A tal proposito, è necessario fare una riflessione sull’articolo 110 del Tuir, il quale prevede che se dall’adeguamento ai prezzi di mercato deriva un aumento di reddito (variazione in aumento), il soggetto non è tenuto a particolari adempimenti, mentre se deriva una diminuzione è necessario rispettare l’articolo 31-quater del Dpr 600/1973, secondo cui la modifica deve essere approvata dalle Autorità competenti. Poiché il provvedimento del 28 agosto 2017 richiama solo l’articolo 110, senza specificare nulla in merito, si ritiene che anche alle operazioni intercorse all’interno della stessa “famiglia” occorra applicare la disciplina prevista dall’articolo 31-quater.
Si giunge a questa conclusione perché l’agenzia delle Entrate tra l’altro specifica che, anche quando il gruppo si compone solo della casa madre e delle sue branch, è possibile redigere la documentazione richiesta dal provvedimento del 29 settembre 2010, attuativo della disciplina dei prezzi di trasferimento, ma in questo caso si deve predisporre solo la documentazione nazionale. Se il prospetto è ritenuto idoneo a provare che effettivamente ci si è attenuti ai prezzi di mercato, è prevista la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, se gli uffici operano rettifiche ai prezzi.
Il possesso della documentazione deve essere indicato nel modello Redditi, pena la decadenza del beneficio.
Oltre che nel rendiconto della stabile organizzazione, le variazioni al prezzo di libera concorrenza devono essere eseguite nella dichiarazione della casa madre.
Queste indicazioni vanno applicate anche alle operazioni intervenute tra la branch esente e le società del gruppo a cui eventualmente appartiene l’impresa madre.
Assumono rilievo anche le operazioni intercorse tra la stabile organizzazione e la casa madre nei cinque periodi di imposta precedenti l’opzione. Se infatti in questo periodo la casa madre ha trasferito attività, passività o rischi alla branch (o viceversa) senza valutarli al valore di mercato, questi stessi componenti, qualora ancora esistenti, assumono come valore fiscale, presso la figlia, il valore praticato in condizioni di libera concorrenza. Da ciò consegue l’obbligo di operare le necessarie variazioni sia nel rendiconto della branch sia nel modello Redditi della casa madre. Sostanzialmente, le variazioni che si sarebbero dovute effettuare in cinque anni, si devono eseguire nel primo periodo di efficacia dell’opzione.