Imposte

Operazioni intraUe, più trasparenza per il cedente

Il Ddl di legge europea dopo il passaggio in Consiglio dei ministri inizierà l’iter in Parlamento: recepita la direttiva 2018/2010 sulle «quick fixed»

Il legislatore nazionale muove il primo passo dell’iter legislativo che porterà al recepimento, ormai già tardivo, della direttiva (Ue) 2018/1910 in vigore dal 1° gennaio 2020.

La parola passa al Parlamento per la discussione del disegno di legge esaminato durante il Consiglio dei ministri del 29 luglio e recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue meglio nota come legge europea, per gli anni 2019-2020.

Il documento sul piano Iva accoglie le «quick fixes», ovvero le «soluzioni rapide», introdotte dall’Unione in prospettiva del passaggio graduale al sistema definitivo dell’Iva, il quale si dovrebbe basare sul principio dell’imposizione nel paese di destinazione dei beni. Si è già avuto modo di esaminare in queste pagine gli elementi di novità previsti da tali misure, che riguardano, nello specifico, il regime Iva delle cessioni intraUe, del call-off stock e delle cessioni intraUe. In questa sede, si prende atto del fatto che quanti operano sul piano degli scambi intraUe saranno obbligati, a tutti gli effetti, a rispettare le nuove misure in quanto già in vigore sul piano europeo e, a breve, anche sul piano nazionale.

In particolare, si sottolinea che il cedente nazionale dovrà rivolgere maggiore attenzione agli adempimenti in relazione alla cessione intraUe. La modifica dell’articolo 41 del Dl 331/1993, mediante l’inserimento di un nuovo comma 2-ter, recepisce, infatti, il principio contenuto nei nuovi commi 1 e 1-bis dell’articolo 138 direttiva 2006/112/Ce, secondo cui tra i requisiti sostanziali della cessione intraUe non imponibile, vi rientrano la comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione Iva assegnatogli da un altro Stato membro nonché la compilazione da parte del cedente dell’Intra-cessioni.

Si dà anche rilievo all’introduzione degli articoli 38-bis e 41-bis che disciplineranno, sulla falsariga della norma Ue, rispettivamente gli acquisti e le cessioni in regime di call-off stock effettuati nel territorio dello Stato. Non sfugge al legislatore che la semplificazione Iva, consistente nella sospensione dell’imposta fino all’atto di prelievo, da realizzarsi non oltre il termine di 12 mesi, già trovava attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al consignment stock, che presuppone un sistema di consegna di beni analogo a quello del call-off stock delineato dalla direttiva. Il recepimento è comunque necessario ai fini dell’armonizzazione della disciplina sull’intero territorio Ue e ai fini del passaggio, dal piano della prassi a quello della legge, in riferimento all’ordinamento interno. L’introduzione di tale norma si porta con sé due obblighi in particolare: quello di istituire un apposito registro in cui annotare i trasferimenti dei beni in regime di call-off stock e quello di inserire nell’Intra-cessioni anche il numero di identificazione Iva del potenziale acquirente dei beni.

Si segnala, infine, che, con l’articolo 41-ter, si trasferisce nel nostro ordinamento l’utile criterio individuato dal legislatore Ue per individuare, in una catena di operazioni aventi ad oggetto gli stessi beni ma con trasporto unico, la cessione intraUe non imponibile Iva, garantendo così maggiore certezza agli operatori ed evitando casi di doppia o nessuna imposizione.

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