Operazioni con l'estero, le regole di Fisco e Gdf per gli intermediari
Con provvedimento congiunto dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza sono state fornite le istruzioni operative per le richieste di informazioni relative a operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti a esse collegate e sull'identità dei relativi titolari effettivi previste dall'articolo 2 del Dl 167/1990 come recentemente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 97/2013 (Legge europea 2013).
Si ricorda che con tale ultima legge sono state apportate, tra l'altro, significative modifiche alla normativa sul monitoraggio fiscale (articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 97/2013 che ha sostituito l'articolo 1 del Dl 167/1990) prevedendo dei punti di contatto con la normativa sull'antiriciclaggio (Dl 231/2007) e più in particolare l'obbligo per gli intermediari finanziari di attingere alle informazioni registrate nell'archivio unico informatico (Aui) con riguardo alle operazioni riferibili a persone fisiche, a società semplici e ad associazioni equiparate, a enti non commerciali.
Le nuove richieste di informazioni previste dalla Legge europea 2013 possono essere avanzate sia dall'Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) dell'agenzia delle Entrate che da reparti speciali della Guardia di finanza. Tali richieste sono sostanzialmente di due tipologie:
a)quelle relative a singole operazioni oggetto di rilevazione ai fini dell'antiriciclaggio intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento a uno specifico periodo temporale;
b)quelle relative a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate volte a conoscere l'identità dei beneficiari effettivi rilevati secondo la normativa antiriciclaggio.
Entrambe le tipologie di richieste possono essere indirizzate agli intermediari finanziari (ad esempio, banche, Poste, Sim, Sgr, Imel, Sicav, imprese di assicurazione) già tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati del monitoraggio fiscale. Al fine di evitare duplicazioni, la prima tipologia di richiesta (lettera a) potrà riguardare però solo operazioni intercorse con l'estero eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari hanno già effettuato le segnalazioni di monitoraggio fiscale (es. società).
Tali richieste devono riguardare un arco temporale di riferimento di durata massima non superiore a 12 mesi e deve essere specificata la data di inizio e fine periodo. Nelle richieste deve essere altresì indicato il Paese estero di riferimento nonché il codice della causale analitica dell'operazione, individuata tra una delle seguenti causali:
BONIFICI DA E PER L'ESTERO: AA, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO: 72, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti dall'estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell'utilizzo del CD a valere su una esportazione verso il paese ordinante il bonifico;
ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO: 44, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla causale 72. Quindi l'addebito con flusso verso l'estero si riferisce ad operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano;
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L'ESTERO: BQ, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall'estero
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO: BP, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla BQ, quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull'estero.
E' stato inoltre precisato che nelle ipotesi di richieste nominative, devono essere indicati i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.
Le operazioni oggetto delle richiesta possono essere le operazioni di importo pari o superiore a 15 mila euro, anche se costituenti la sommatoria di più operazioni che appaiono tra loro collegate.
La seconda tipologia di richiesta, cioè quella riferita all'individuazione del titolare effettivo, può essere indirizzata sia agli intermediari finanziari che agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili. Si rileva che il provvedimento in questo caso non fa alcun riferimento a soglie quantitative minime. Si osserva inoltre che non essendo specificato l'ambito soggettivo, non è chiaro se le stesso possono riguardare le sole operazioni eseguite per conto o a favore dei soggetti per i quali sono state fornite le segnalazioni di monitoraggio fiscale (v. sopra) ovvero indistintamente tutti i contribuenti.
Gli intermediari finanziari potranno ricevere (e quindi rispondere) entrambe le richieste esclusivamente attraverso la procedura telematica già prevista per le indagini finanziarie. Diversamente le richieste indirizzate agli altri soggetti esercenti attività finanziaria potranno essere effettuate utilizzando i poteri di cui all'articolo 32, comma 1, n. 8bis, del Dpr n. 600/1973 attraverso il sistema di posta elettronica certificata (Pec). Al riguardo tali ultimi soggetti sono tenuti a comunicare entro il prossimo 31 ottobre il proprio indirizzo Pec avvalendosi del servizio Entratel o Fisco on line. Gli intermediari finanziari entro tale data possono comunicare un nuovo indirizzo mentre in caso di mancata nuova comunicazione l'Amministrazione finanziaria invierà le richieste all'indirizzo già comunicato ai fini delle indagini finanziarie. Si ritiene che in tale ultimo caso varrà anche l'indirizzo PEC della struttura accentrata in precedenza comunicato.
Periodo transitorio al 31 ottobre. In via transitoria e più in particolare fino alla data del 31 ottobre 2014 è prevista la gestione cartacea delle richieste (e le relative risposte) indirizzate ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
I tempi per l'evasione delle richieste sono differenziati a secondo della tipologia di richiesta. Per le prime richieste il termine fissato per l'evasione non può essere inferiore ai 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 per giustificati motivi in caso di richiesta da parte degli intermediari finanziari. Si osserva che non è stata chiarita la modalità di richiesta per la proroga.
Le richieste relative ai beneficiari effettivi devono essere invece evase entro un termine non inferiore a 15 giorni. Tale termine non è invece prorogabile.
Il provvedimento in parola contiene l'impegno da parte dei due organi che possono inoltrare tali tipologie di richieste di assicurare il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione delle attività economiche e finanziarie all'estero.