Controlli e liti

Operazioni con Paesi black-list indicate nell’integrativa: per la Cassazione resta la doppia sanzione

Linea dura con l’ordinanza n. 9723 del 14 aprile, che però dimentica i princìpi del cumulo giuridico e del favor rei

di Francesco Paolo Fabbri

Doppia sanzione in caso di omessa indicazione in dichiarazione dei redditi delle operazioni intercorse con soggetti residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata (black-list). È l’incerto principio risultante dall’ordinanza 9723 del 14 aprile 2021 della Cassazione, pronuncia con la quale i giudici di legittimità hanno (nuovamente) statuito che la mancata indicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Stati black-list ha come conseguenza l’applicazione della sanzione proporzionale «specifica» ex articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 – fino a un massimo di 50.000 euro – al pari di quella fissa di cui al comma 1 dello stesso articolo 8 (allora da 258 a 2065 euro, oggi da 250 a 2 mila euro).

Il caso di partenza
Nella fattispecie esaminata dalla Corte una società non aveva indicato, nel quadro della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2004, gli acquisti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Indicazione che veniva specificamente richiesta dall’articolo 110, comma 11, del Tuir prima della sua abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, ad opera della legge 208/2015. Il citato comma 11 stabiliva infatti, al secondo periodo, che le spese e gli altri componenti negativi relativi a operazioni con controparti black-list dovevano essere indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997. Norma, quest’ultima, che puniva l’omessa o incompleta rappresentazione di tali spese e componenti negativi deducibili con la sanzione pari al 10% dell’importo complessivo di tali componenti di reddito non inclusi in dichiarazione, fino a un massimo di 50.000 euro.

La Cassazione smentisce la Ctr
Secondo i giudici di Ctr, la presentazione della dichiarazione integrativa, in cui erano indicate le operazioni con le controparti black-list, portava all’applicazione della sola sanzione fissa di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 472/1997.

Invece, i giudici di legittimità si sono attestati su un diverso principio, già oggetto di un recente precedente della stessa Corte (sentenza 9338/2020). Afferma infatti la Cassazione che la contestazione di omessa indicazione delle operazioni in esame porta all’applicazione sia della sanzione proporzionale, fino a 50.000 euro, sia di quella fissa per irregolarità dichiarativa. Questo in virtù – secondo i giudici di legittimità - di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’articolo 1, comma 303, della legge 296/2006, disposizione che rendeva applicabile la sanzione proporzionale anche alle violazioni commesse in precedenza rispetto al 1° gennaio 2007.

I punti critici: cumulo giuridico e favor rei
Su quanto affermato dalla Cassazione occorre tuttavia rilevare che l’applicazione della doppia sanzione si pone in aperto contrasto con la regola del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997. Regola che impone l’applicazione di un’unica sanzione a fronte di una sola omissione che viola diverse disposizioni.

Occorre inoltre considerare che, alla data odierna, a seguito dell’abrogazione ad opera della legge 208/2015, non risulta più applicabile la disposizione di cui all’articolo 110, comma 11, del Tuir sull’indicazione in dichiarazione dei redditi delle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Questo nonostante non sia stata abrogata anche la corrispondente norma sanzionatoria (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997). Sicché, venuto meno l’obbligo di indicare nel modello dichiarativo le spese per acquisti da soggetti black-list, non può più ritenersi applicabile la relativa sanzione, la quale deve intendersi tacitamente abrogata. Per cui, in conseguenza del principio del favor rei, la condotta non può risultare sanzionata nemmeno per violazioni poste in essere in passato.

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