Adempimenti

Operazioni del passato non sanabili con l’Oss

La risposta a interpello 253/2023: non si può regolarizzare il debito Iva per prestazioni prima dell’entrata in vigore

Il ricorso all’Oss non è ammesso per regolarizzare le operazioni del passato. La risposta a interpello 253/2023 dell’agenzia delle Entrate traccia i confini temporali del regime speciale One stop shop, escludendo la possibilità di ricorrere allo stesso per regolarizzare il debito Iva relativo alle prestazioni di servizi elettronici rese nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore (1° luglio 2021).

Il caso coinvolge, nello specifico, una società che fornisce a clienti privati servizi di organizzazione ed implementazione delle infrastrutture informatiche che, sul piano Iva, sono qualificati quali servizi elettronici.

Tali servizi sono rilevanti ai fini Iva nel «luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale» (articolo 58 direttiva Iva). La società Ue, errando, gestisce l’operazione ricorrendo alle regole generali sulla territorialità dell’imposta e, considerando che trattasi di servizi resi nei rapporti B2C, versa l’Iva nello Stato Ue in cui è stabilita.

Accortasi dell’errore commesso dal 2016 al 2021, la società intende regolarizzare e la sua idea è quella di ricorrere all’Oss a cui ha aderito dal 1° gennaio 2022.

Ebbene, l’Amministrazione fiscale italiana boccia tale soluzione in quanto è lo stesso legislatore unionale a fissare la decorrenza temporale dell’adesione ai regimi Oss e IOss all’inizio del trimestre successivo all’iscrizione al portale (articolo 57-quinquies, comma 1, regolamento Ue 282/2011) e a stabilire che la dichiarazione Iva Oss e Ioss fa riferimento alle sole cessioni e prestazioni rientranti nei regimi speciali effettuate nel corso del periodo d’imposta.

Escluso l’Oss, esistono, tuttavia, altre vie per regolarizzare. Se nello Stato membro in cui il prestatore è identificato è ammessa la possibilità di una registrazione tardiva al Moss (Mini one stop shop, inizialmente previsto per i soli servizi elettronici), tale società potrà seguire l’iter previsto dalla circolare 22/E/2016: versare l’Iva nel proprio Stato (tramite Moss); avvalendosi dell’istituto del ravvedimento, versare gli interessi e le sanzioni ridotte in Italia con F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano (ma senza identificazione Iva).

Diversamente, laddove tale strada non fosse percorribile, la società dovrà sistemare i suoi rapporti con il Fisco italiano attraverso un’apposita partita Iva.

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