Operazioni straordinarie con preavviso di 90 giorni per l’impresa sociale
L’impresa sociale dovrà chiedere il via libera al ministero del Lavoro all’effettuazione di operazioni straordinarie 90 giorni prima della convocazione per la delibera. A prevederlo è il decreto approvato ieri in via preliminare dal Consiglio nazionale del Terzo settore che ora attende l’emanazione definitiva proprio del ministero del Lavoro. Sempre ieri il Consiglio ha concluso l’esame delle linee guida per la redazione del bilancio sociale. Un adempimento a cui saranno tenuti dal 2019 (con effetto quindi sull’anno 2018) imprese sociali e loro gruppi, Centri di servizio per il volontariato ed enti con entrate superiori a un milione di euro, ma facoltativamente potrà essere scelto anche dai soggetti di minori dimensioni. Tra le indicazioni, una piena “trasparenza”, ad esempio, sul sistema di governance, sul personale impiegato, sui compensi erogati, sugli obiettivi sociali perseguiti e sulla situazione economica e finanziaria. Ma vediamo nel dettaglio.
Il decreto sulle operazioni straordinarie dà attuazione a quanto previsto dal testo sull’impresa sociale (Dlgs 112/2017). L’obiettivo è di consentire al ministero del Lavoro (titolare della vigilanza) di verificare che gli atti siano effettuati nel rispetto dell’assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio e del perseguimento delle finalità di interesse generale. Ecco perché l’organo di amministrazione dell’impresa sociale, pertanto, dovrà informare al ministero del Lavoro 90 giorni prima dell’assemblea chiamata ad approvare la delibera l’intenzione di procedere all’operazione straordinaria, allegando la situazione patrimoniale ed economica degli enti coinvolti e una relazione sulle ragioni, le modalità e le possibili evoluzioni dell’operazione. Il ministero potrà rispondere con un rifiuto o un accoglimento esplicito, o se non si pronuncerà entro i 90 giorni scatterà la regola del silenzio-assenso. In realtà, il provvedimento si ispira al contenuto delle linee guida emanate con le norme precedentemente in vigore (Dlgs 155/2006). Viene meno la richiesta di parere non vincolante all’agenzia delle Onlus, che è stata soppressa.
Il decreto approvato ieri in via preliminare dal Consiglio del terzo settore cita esplicitamente la possibilità di effettuare una cessione di ramo d’azienda (prima ammessa in via interpretativa) ed è previsto l’obbligo di far redigere, in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, una relazione giurata da parte di un esperto designato dal Tribunale.