Adempimenti

Operazioni straordinarie, tax credit investimenti non sempre trasferibile

In cessioni o conferimenti d’azienda il passaggio<br/>del bonus non è scontato. Per evitare il recapture il credito va esplicitato tra i valori trasferiti

di Paolo Meneghetti

Che cosa accade al credito d’imposta per investimenti se il soggetto che l’ha generato avvia un’operazione straordinaria? C’è differenza tra operazione straordinaria neutrale e realizzativa? Sono quesiti cui dà risposta un passaggio della circolare 9/E del 23 luglio scorso, che tuttavia andrebbe integrata, specie sul tema della scissione.
Un bene strumentale può essere trasferito per effetto di operazioni straordinarie di carattere neutrale (trasformazioni, fusioni, scissioni), o cessioni o conferimenti di azienda o ramo d’azienda.

Da tali ipotesi va distinta quella del trasferimento del singolo bene: in tal caso, infatti, la cessione non consente mai all’acquirente di fruire del credito d’imposta residuo, perché il bene trasferito non si qualifica più come dotato del requisito della novità. Anzi, se la cessione avviene prima del terzo periodo d’imposta successivo all’acquisto, scatta il recapture del credito fruito dal cedente: cioè la restituzione all’Erario del beneficio fiscale. Fa eccezione al recapture il caso della cessione del bene alla società di leasing a fronte della stipula di lease back: la circolare 4/E/2017 ha già affermato che la cessione – considerata alla stregua di un’operazione neutrale – non modifica la fruibilità dell’agevolazione in capo al cedente.

Trasferimento d’azienda

Sulla base dei chiarimenti della recente circolare 9/E/2021 si possono valutare le conseguenze delle operazioni straordinarie sulla fruibilità del tax credit.
Partiamo dalla distinzione fondamentale tra cessione singola e cessione del bene nell’ambito di una più ampia operazione di trasferimento d’azienda. L’agenzia delle Entrate, confermando una posizione già assunta in passato, afferma che il trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda non va considerato operazione dismissiva del bene per quanto attiene al credito d’imposta, sicchè quest’ultimo sarà fruito dall’acquirente per le quote residue. Tale affermazione prescinde dalla tipologia del trasferimento d’azienda, sia essa un’operazione realizzativa ai fini fiscali (quindi cessione d’azienda) o un’operazione neutrale (come nel conferimento di azienda). Per motivare questa posizione, è stato ripreso un passo della circolare 8/E del 10 aprile 2019: «il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative».

L’ESEMPIO

Cessione e conferimento

Mentre la trasferibilità del credito d’imposta è piuttosto scontata per operazioni straordinarie che comportano la mera modifica di ragione sociale (trasformazione progressiva o regressiva), oppure si sostanziano in negozi giuridici di successione universale (fusioni e scissioni), meno immediata è la conclusione che legittima il trasferimento del credito d’imposta per operazioni di cessione o conferimento d’azienda.
L’interpello 72/19 aveva chiarito che a fronte di una cessione d’azienda, se il tax credit non figura tra gli asset ceduti, esso non può essere autonomamente trasferito, perché l’unico uso possibile è la compensazione con altri debiti fiscali o previdenziali. In quel caso si parlava del bonus Ricerca e sviluppo, ma le conclusioni si possono estendere al credito d’imposta per investimenti. Pertanto, nella cessione o nel conferimento d’azienda, il credito va esplicitamente citato tra i valori dell’attivo trasferiti: solo in tal modo sarà fruibile dalla società avente causa, senza che scattino norme di recapture, anche se il trasferimento avviene nel biennio di monitoraggio.

Una particolare situazione si potrebbe verificare se, a fronte dell’operazione straordinaria, il soggetto avente causa rientrasse tra quelli per i quali il credito d’imposta è fruibile in unica soluzione. Il tema riguarda i crediti per l’acquisto di beni immateriali eseguito dopo il 16 novembre 2020, quindi nella misura del 10%: in tal caso, il credito è fruibile in unica soluzione se l’acquirente del bene presenta ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Potrebbe verificarsi che il soggetto dante causa superi questo tetto mentre non lo supera l’avente causa: la circolare non considera l’ipotesi e si può quindi affermare che la scelta originaria debba essere confermata anche da chi riceve il bene per effetto dell’operazione straordinaria.

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